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NUMERO 17 - 18/09/2019

 Diritto di difesa della Pubblica Amministrazione e patrocinio legale

La questione delle modalità dell’affidamento ad avvocati del libero Foro dell’incarico di difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare nei tempi più recenti, è stata caratterizzata nell’ordinamento interno da incertezze e contrasti di opinioni. Si sono, infatti, confrontate posizioni favorevoli alla scelta fiduciaria del patrono e altre invece orientate a richiedere – in linea di principio – una procedura selettiva. Quest’ultima posizione muove dalla rappresentata esigenza di dover rispettare, anche nella materia in discorso, per quanto di ragione le norme sugli appalti pubblici e comunque i principi generali (parità di trattamento, trasparenza, libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento) affermati dai Trattati europei. La difficile composizione delle due posizioni risulta dalle recenti Linee Guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate con delibera del Consiglio n. 907 del 24 ottobre 2018 aventi ad oggetto, appunto, <>, sostanzialmente rispondenti ai contenuti del parere n. 2017 del 3 agosto 2018 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato. Le Linee Guida dell’ANAC, nel capitolo 3, delineano quale via preferenziale una procedura di gara, seppure semplificata, anche per l’affidamento dei servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi del relativo art. 17, lett. d), ivi compresa la difesa in giudizio della Pubblica Amministrazione. L’affidamento diretto (fiduciario) a un professionista determinato è ammesso <>, quali i casi di complementarietà e/o consequenzialità degli incarichi oppure in ipotesi di <>. Peraltro, sulla questione delle modalità di affidamento degli incarichi di difesa della Pubblica Amministrazione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia europea, Quinta Sezione, 6 giugno 2019, resa nella Causa C-264/18: la sentenza della Corte affronta il tema dell’affidamento degli incarichi legali da un punto di vista differente – in particolare dal punto di vista del diritto di difesa dell’Amministrazione – e perciò complementare rispetto alle Linee Guida dell’ANAC e al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, che si soffermano essenzialmente sul rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento. La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE – proprio perché esamina il tema da una diversa prospettiva – concorre a definire, e quindi a completare, la disciplina delle modalità dell’affidamento degli incarichi di difesa da parte della Pubblica Amministrazione, anche ai fini della più coerente applicazione delle Linee Guida n. 12. Peraltro, la possibilità di procedere, in via ordinaria, all’affidamento diretto degli incarichi di difesa dell’Amministrazione rispetto a contenziosi singoli e predeterminati, affermata dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia, corrisponde – sulla base anche di una significativa comunanza di argomenti – all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa anteriore all’entrata in vigore della più recente disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni… (segue)



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