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NUMERO 18 - 02/10/2019

 Nota a TAR Catania, sez. I, 5 dicembre 2018, n. 2307

La pronuncia in commento vede sottesa la controversia attinente alla procedura volta alla stipula di un contratto di acquisto da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania. In particolare, il citato Consiglio dell'Ordine pubblicava, in data 22.03.2015, un'indagine di mercato ai fini dell'acquisizione in proprietà di un'immobile da adibire a propria sede istituzionale, elencando, ai fini della procedura, le caratteristiche che avrebbe dovuto avere l'immobile oggetto della proposta. All'esito del procedimento, sulla base dei giudizi della Commissione, il Consiglio individuava, tra le offerte pervenute, quella maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ordine. Dopo ampio carteggio tra le parti, con l'impugnata delibera n. 112 del 16.11.2015 il Consiglio direttivo, rilevato che la società interessata non aveva ancora comunicato il contenimento della pretesa economica né provato la rispondenza delle caratteristiche dell'immobile alle richieste contenute nell'avviso, stabiliva di assegnare alla società venditrice un ulteriore breve lasso di tempo per fornire idonea documentazione amministrativa in merito alla concreta realizzazione dell'opera per come richiesto nel bando, precisando che in assenza di comunicazioni idonee entro i tempi assegnati, il procedimento avviato con la delibera n. 26 del 13.02.2015 avrebbe dovuto ritenersi definitivamente chiuso per mancata prova della conformità urbanistica dell'immobile. La ricorrente impugnava tale deliberazione nonché gli atti di indizione della procedura, lamentando l'illegittimità degli stessi. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, richiamando la decisione della CGUE, V, 12 settembre 2013, n. 526, affermando che, a valutare la correttezza dei comportamenti delle parti in ordine all'acquisto di un immobile anche durante la fase delle trattative è preposta la giurisdizione ordinaria, <>, come affermato dalla Cassazione a sezioni unite 29 maggio 2012, n.8511. L'Ordine di Catania, in particolare, sottolineava che aveva avviato una ricerca di mercato non disciplinata dal d.lgs. 163 del 2006 e che la delibera 13 febbraio 2015, n. 26 non aveva dato luogo ad alcuna procedura ad evidenza pubblica ai sensi ed in applicazione del codice appalti, ma solo ad un procedimento negoziale di diritto privato. Nella pronuncia in commento non solo il Giudice Amministrativo dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ma ha modo di precisare aspetti di grande rilevanza sulla natura degli Ordini e sull'applicabilità agli stessi delle norme riguardanti la pubblica amministrazione… (segue)



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