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NUMERO 19 - 16/10/2019

 Interdittive antimafia e sofferenze costituzionali

La natura composita, e per certi versi ambigua, delle informative antimafia è cosa sempre più nota negli studi giuridici; non è un caso che si sia a questo proposito già utilizzato il termine "crocevia". Qui voglio intendere questa espressione in un duplice senso. Una prima accezione attiene alla loro natura a cavaliere tra il diritto penale e quello amministrativo: si tratta, infatti, di provvedimenti formalmente amministrativi (soggettivamente ed oggettivamente), emessi al termine di una istruttoria procedimentale (e non già processuale), idonei ad incidere in modo significativo su diritti costituzionalmente garantiti e volti a contrastare, in via preventiva, il fenomeno mafioso. Tuttavia tali provvedimenti possiedono anche una profonda affinità sostanziale con il diritto penale: in primo luogo per l'ambito nel quale si estrinsecano, vale a dire la lotta alla criminalità organizzata; in secondo luogo per la loro affinità strutturale con le misure di prevenzione, con le quali condividono la ratio essenziale, vale a dire l'anticipazione della tutela in una fase ante delictum (ma sarebbe maggiormente calzante dire sine delicto, visto che, in questa fase, la commissione di un reato è puramente eventuale). Appare significativo evidenziare, al riguardo, che il corpus normativo nel quale le informative sono attualmente disciplinate – e del quale si dirà più avanti – è proprio il c.d. Codice antimafia, sedes materiae nella quale si trovano ugualmente disciplinate le misure di prevenzione. Traslando tale natura ibrida delle informative sul piano dei valori costituzionali, otteniamo la seconda accezione del termine "crocevia" che è poi il vero tema di questo lavoro: le informative antimafia si pongono, infatti, come punto di intersezione di alcuni elementi che, già singolarmente considerati, risultano grandemente problematici all'interno del nostro ordinamento e che rientrano nel complesso del sistema normativo relativo alle forme di anticipazione della tutela sanzionatoria. Per meglio illustrare la complessità di tali tensioni costituzionali, vorremmo distinguere la trattazione secondo un duplice piano: uno generale e uno speciale. Il primo fa riferimento ai problemi di costituzionalità inerenti alle misure di prevenzione, il secondo ad alcune peculiarità con le quali questi stessi elementi vengono declinati in relazione alla normativa antimafia. Come detto, la regolamentazione che tocca, singolarmente, ciascuno di questi aspetti, sconta da sempre un certo grado di incongruenza con la generalità dei valori costituzionali, soprattutto in relazione alla tutela delle garanzie fondamentali. Possiamo perciò facilmente immaginare che la disciplina delle informative antimafia, contemplando entrambi questi aspetti, sottoponga, a fortiori, il sistema costituzionale ad una evidente tensione. Questi profili, tuttavia, nonostante possiedano, almeno ad avviso di chi scrive, i caratteri dell'evidenza, non sono stati sufficientemente tenuti presenti né in sede legislativa né giurisprudenziale; infatti, pur avendo finalità e modalità tipiche delle misure preventive, le informative interdittive antimafia non sono formalmente nemmeno incluse nell'ambito di tali misure, ricadendo nell'ambiguo genus normativo della c.d. documentazione antimafia, ossia quell'insieme di provvedimenti amministrativi atti a rendere edotta la pubblica amministrazione dell'esistenza, a carico di soggetti che vogliono porsi in relazione con essa, di eventuali situazioni problematiche (sostanzialmente determinate dai c.d. «indici di mafiosità») che divengono ostative a tale relazione. Tesi di questo lavoro è che tali misure  – stante l'elevato tasso di lesività sostanziale che cagionano al proprio destinatario e il basso indice di garanzia processuale che gli riconoscono – determinino un intenso vulnus ai valori costituzionali con i quali esse si trovano a collidere; vulnus ancor meno giustificato se osservato in relazione al sistema delle misure di prevenzione di cui esse replicano sostanzialmente gli scopi, pur difettando delle (già scarse) garanzie giudiziarie che le contraddistinguono. Prima di approfondire tali problemi sembra opportuno ricostruire – in termini necessariamente sintetici – il quadro normativo vigente in materia… (segue)



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