La sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2009 riguarda una legge della Regione Sardegna inerente la riorganizzazione di alcuni aspetti del servizio idrico integrato (d’ora in poi: SII) nell’Isola. Per quanto non manchino aspetti di interesse anche con riferimento a tale tema, i profili di questa pronuncia che più degli altri meritano di essere segnalati riguardano il sistema delle fonti del diritto, con particolare riguardo alla posizione delle norme di attuazione degli statuti speciali, delle quali – per di più in quello che, formalmente, non è altro che un impegnativo obiter dictum – essa lascia immaginare un ruolo certamente ulteriore e diverso da quello per il quale furono originariamente pensate. Soprattutto, un ruolo la cui sintonia con alcuni importanti principi del nostro sistema costituzionale delle fonti è a dir poco dubbia. Ma andiamo con ordine. Il ricorso introduttivo del giudizio deduceva la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., in relazione ad alcune importanti disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’ambiente) inerenti l’organizzazione del SII, ricondotte ai titoli competenziali statali della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dalla giurisprudenza costituzionale degli anni passati. La censura erariale si basava sul riconoscimento alla Regione Sardegna della competenza residuale in materia di SII, annoverabile tra i servizi pubblici locali, ex art. 117, quarto comma, Cost.. in virtù dell’applicazione della clausola di adeguamento automatico contenuta nell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Ciò in quanto tale tipo di competenza è stata considerata di “maggior favore” rispetto a quelle, di tipo concorrente, previste in tema dallo Statuto. Il Governo muoveva dunque da tale assunto per ritenere applicabili a tale competenza della Regione speciale i limiti che la medesima incontra nel sistema del regionalismo ordinario. Da ciò, dunque, la asserita violazione delle competenze di cui all’art. 117, lett. e) ed s), Cost., e delle norme legislative statali in cui tali competenze hanno trovato forma in relazione al tema che qui ci occupa. È peraltro bene precisare come la vicenda in questione si collochi nel solco di altre, simili, sulle quali il Giudice costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi. Vengono qui in rilievo, in particolare, le sentt. nn. 142 del 2015, 51 del 2016 e 93 del 2017, concernenti rispettivamente la Valle d’Aosta, la Provincia di Trento e la Regione siciliana. Se alle prime due è stata riconosciuta una potestà legislativa primaria in materia di organizzazione del SII, ciò non è accaduto per la Regione siciliana, per la quale – sulla base dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – si è ritenuta esistente una potestà legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost… (segue)
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