Dinanzi all’esigenza di prendere le distanze dalle nozioni codificate e positivizzate (come nel caso del bene culturale), le quali periclitano in uno stato di insoddisfazione, delle esigenze di riflessione nonché dell’ortoprassi, in sede di determinazione delle tutele per le espressioni di culturalità. Si profila, dunque, opportuno riflettere sul valore del concetto di patrimonio culturale in relazione ai beni infungibili. Orbene, se nella dizione anglofona è stata adottata la condivisibile espressione: cultural heritage (trad. it. eredità culturale), lo stesso non può dirsi rispetto alla nostra realtà interna. Nel nostro ordinamento, infatti, l’attenzione è stata riservata, a partire dagli anni ‘60, sui beni culturali. A conforto di ciò si rammentino i lavori della Commissione Franceschini laddove si riteneva che «nell’opera d’arte come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale (…) il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude». Pur nella consapevolezza della natura di nozione liminale dei beni culturali e nonostante il fervore culturale emerso grazie agli apporti di folkloristi e di demologi, con i beni volatili, e come oltremodo emerso con la pubblicazione del volume Ricerca e catalogazione della cultura popolare, laddove si affrontava in nuce il tema delle entità immateriali. L’interesse si è, tuttavia, arroccato sul dato materiale, determinando una ricostruzione «tutta svolta con l’occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c’è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale». Non sono mancate occasioni che avrebbero potuto incidere nel senso di introdurre un baluardo a tutela dei beni immateriali. Tra queste è bastevole rammentare l’art. 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che aveva attribuito alle Regioni ordinarie ambiti di operatività, altresì, nel settore delle attività culturali. Ed ancora, l’art. 148, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Una disposizione che aveva avuto il merito di definire i beni culturali come testimonianza avente valore di civiltà, valicando il tema della materialità. Tuttavia, la vis attractiva del retaggio materiale è rimasta immutata, come confortato dalla formula oggi contenuta nel Codice dei beni culturali. Esso ritorna al concetto di testimonianze materiali aventi valore di civiltà, una categoria di res incorporales quae tàngere non pòssunt. Impostazione confermata anche dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 che, attraverso l’introduzione nel Codice dei beni culturali dell’art. 7bis, ha contemplato le cc.dd. espressioni di identità culturale collettiva, ancorandole al dato materiale. A fronte di detta ricostruzione, «si sarebbe indotti a credere che fra beni culturali ed entità del patrimonio culturale immateriale sussista una sorta di estraneità di fondo. Distinti sul piano nozionistico, sarebbero oggetto di disciplina giuridica differenziata». Ed è proprio da queste considerazioni che è opportuno muovere per proseguire nel solco della presente riflessione… (segue)
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