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NUMERO 21 - 13/11/2019

 Lo sviluppo delle attuali coordinate ordinamentali induce a segnare più ampi confini ricostruttivi della nozione di 'conformità alla legge' del provvedimento amministrativo

Si nota l’opportunità di premettere un breve prologo al fine di meglio definire l’oggetto tematico esaminato in questa sede in ordine al quale va subito chiarito come esso costituisca un ulteriore approdo di un lungo processo di successive indagini, aventi ad oggetto tratti apparentemente slegati tra loro ma nel loro insieme collegati da una sottesa prospettiva seguita ed animata dallo scopo di planare sul significato storico ricostruttivo della problematica nozione di “conformità alla legge” (comunemente denominata legittimità) dell’atto adottato dalla p.A. al termine della maturazione della funzione di competenza; quindi è da intuire che tra i tratti, presi in considerazione più avanti, non vi è una mera assonanza (per così dire verbale) bensì una interconnessione funzionale, che la effettività (dinamica) ordinamentale evolutivamente si incarica di instaurare al fine di costituire i necessari presupposti (o se si vuole le necessarie condizioni) in forza dei quali la giurisdizione oltrepassi la soglia della mera regolarità formale per pervenire a consacrare la giusta tutela della pretesa del privato cittadino, in termini riassuntivi la “giustizia”, valore, secondo chi scrive, previsto ed imposto dalla Costituzione. Cosicchè la menzionata concatenazione causale-funzionale, come è facile comprendere, non rispecchia  un angolo di osservazione personale (e se mai per alcuni arbitraria) ma è dedotto da un ben chiaro indirizzo fissato nella Carta, che sfugge solo alla scarsa attenzione  che a volte si presta al suddetto profilo. D’altro canto quanto da ultimo affermato ben rende esplicito il significato di quanto si è costantemente dichiarato che la chiave di lettura delle problematiche amministrative dovevano essere esaminate in forza dell’orientamento ricostruttivo informato al principio secondo cui la “p.A. è la Costituzione in azione”. Criterio, sembra utile precisare, che non può essere banalmente ridotto all’obbligo di rispettare e/o applicare la Carta, bensì nel dovere di “mettere in valore”, anzi nel massimo valore (si chiede venia per la ripetizione) i valori assiologici sui quali galleggiano le singole disposizioni (stereotipate) adottate nella Carta, in un continuo anelito epistemologico. Aspetto che agevolmente può sfuggire a chi si limita a fissare l’attenzione su una singola disposizione, ma un tale atteggiamento non conviene al cultore del diritto amministrativo che deve costantemente interrogarsi sul corretto funzionamento operativo della “macchina” burocratica a garanzia delle prerogative del popolo sovrano. In conseguenza   devesi pure convenire che evitando di incamminarsi lungo un siffatto  percorso interpretativo – attuativo della normativa (ordinaria) sull’azione amministrativa si finisce per precludersi la vera e compiuta potenzialità funzionale di quest’ultima azione, poiché a tal proposito è sufficiente rilevare che ogni singolo intervento del legislatore è teso (al di fuori delle ipotesi di leggi che introducono riforme organiche sempre più sporadiche in questi ultimi tempi) a soddisfare singole esigenze, che la vita sociale impone alla sua attenzione, per così dire sono interventi normativi tra loro slegati (talvolta neppure ben centrati) però, una volta immessi nella esistente dinamica ordinamentale anzi nello spazio ordinamentale, è la concreta operatività di quest’ultimo che, muovendosi sulla scia di quanto rilevato circa la premessa individuazione della assiologia costituzionale,  si incarica di rintracciare quella “interconnessione” funzionale di cui è più sopra parola. In proposito non va mai obliterato che lo studioso del diritto è tenuto a scoprire una tale interconnessione, poiché un siffatto studio consegue pur sempre il connotato di “scienza”; la quale perciò consiste nell’attività conoscitiva e speculativa volta ad interpretare ed a delineare in modo razionale l’esistente realtà della propria osservazione, nel caso di specie la effettività del loro complessivo funzionamento. Anche perché “molte conquiste sociali sono dovute ai giuristi, i quali, anche lontani dalla vita normale, perché spesso rinchiusi nelle biblioteche, non cessano di rappresentare un anelito verso quella ricerca della verità che per loro è la giustizia di cui non debbano mai dimenticare anche se preoccupati soprattutto  di stabilire la certezza” (Codacci Pisanelli). Ed a sciogliere ogni ulteriore possibile dubbio va sempre ricordato  a se stessi che “lo studio della Costituzione è realtà vivente che deve essere colta nella immediatezza delle molteplici manifestazioni nelle quali si spiega e la dottrina ha il dovere di porsi quale fattore operante della civiltà del diritto” (M.S. Giannini); il che giustifica che il sostrato assiologico, che sottende il lungo percorso della presente tematica (e/o peculiare aspetto) vada considerato anche in ragione della progressiva evoluzione che nel frattempo la vita sociale offre all’attenzione… (segue)



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