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NUMERO 21 - 13/11/2019

 L'indipendenza del magistrato contabile

Uno dei terreni di studio meno battuti dalla dottrina giuscontabilistica e, in generale, pubblicistica è quello che attiene ai profili di indipendenza del magistrato della Corte dei Conti, nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il tema della indipendenza del giudice, in generale, è sempre stato tradizionalmente affrontato dalla dottrina relativamente alla magistratura ordinaria o, tutt’al più, a quella amministrativa in vista soprattutto delle funzioni (giurisdizionale e consultiva) attribuite al Consiglio di Stato. Minor eco ha assunto, invece, nel caso del giudice contabile, nonostante le affinità di sistema con il giudice amministrativo, rientrando entrambi nella cd. giurisdizione speciale. Neanche il sistema processuale contabile è mai stato oggetto di approfondimento autonomo, ma è stato sempre rapportato al sistema processuale civile, per via di una disciplina normativa alquanto dispersiva che sistematicamente rinviava alle disposizioni del codice del processo civile (meccanismo che comunque continua a riscontrarsi anche nell’attuale codice di giustizia contabile). Tutt’al più, il tema della indipendenza e dell’autonomia della Corte dei conti è stato ricondotto all’esercizio della funzione di controllo rispetto al Governo e al Parlamento, ma raramente all’esercizio della funzione giurisdizionale, almeno fino ai recenti approdi normativi. D’altra parte, le disposizioni costituzionali di cui agli artt. 100, comma 2, 103 e 108, comma 2, consegnano della Corte dei Conti l’immagine di un’istituzione a carattere complesso, proprio per via delle due principali funzioni che la Costituzione le assegna, attributive di due distinti poteri: da una parte, potere dello Stato, quando svolge attività di controllo e, al contempo, potere giurisdizionale nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il “carattere binario” delle attribuzioni si manifesta, infatti, in compiti di controllo e giurisdizionale da assolvere in veste obiettiva e neutrale. Ed è proprio quest’ultimo il perimetro entro il quale la presente indagine intende muoversi, seguendo una direttrice principale rappresentata dall’accostamento - si potrebbe dire inevitabile - con la giurisdizione amministrativa, rientrandovi in essa, come noto, anche quella contabile. Sicuramente, il tema della indipendenza dei due giudici speciali sta acquisendo una nuova e diversa linfa, alla luce degli ultimi interventi legislativi e dei più recenti avvenimenti: i primi concernenti la introduzione, in ordine temporale, della legislazione in materia di processo amministrativo (il d.lgs. n. 140 del 2010 e successive modifiche sul codice del processo amministrativo) e di processo davanti alla Corte dei Conti (il d.lgs. n. 174 del 2016 e successive modifiche sul codice di giustizia contabile); i secondi sono legati per lo più alla nomina del Presidente del supremo consesso di giustizia amministrativa, previsto da un sistema normativo molto simile a quello di nomina del Presidente della Corte dei Conti. La difficoltà ad approcciarsi nello specifico alla indipendenza del giudice contabile è, però, legata alla considerazione che la questione abbraccia e assume diverse sfumature a seconda che si consideri il rapporto tra il giudice della Corte dei Conti e l’organo politico alla luce dell’esercizio della triplice funzione da essa svolta, quella giurisdizionale e quella di controllo sugli atti, genericamente, dell’amministrazione, nonché quella consultiva che prevede la formulazione di pareri a Governo e Ministri… (segue)



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