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NUMERO 22 - 27/11/2019

 Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà

Forme e condizioni particolari di autonomia, le hanno le Regioni a statuto speciale e le possono avere le  Regioni ordinarie, una volta attuato il regionalismo differenziato nelle materie di competenza concorrente e in tre materie di competenza statale, mediante una legge dello Stato, approvata con questo procedimento: iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art.119 Cost., maggioranza assoluta, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (art. 116, secondo e terzo comma della Costituzione). Pochi sono i contributi della dottrina favorevoli senza riserve al regionalismo differenziato, di più i contrari e i favorevoli a certe condizioni. Contrari i sindacati e molti comitati e associazioni che, sotto la sigla “La rete dei numeri pari,” hanno chiesto in una assemblea nazionale del 17 ottobre 2019 il ritiro di qualunque progetto di autonomia differenziata, considerata come l’attacco più insidioso e indiretto all’unità del paese finora perseguito. L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha tardato a mettersi in moto. Nell’autunno del 2017 si sono svolti due referendum consultivi in Veneto e Lombardia, chiedendo agli elettori se volevano che le rispettive Regioni avessero più autonomia: come era scontato, i sì superarono il 90 per cento. Veneto e Lombardia presentarono quindi al Governo la loro richiesta di intesa, precedute dalla Regione Emilia R. che, senza aver fatto il referendum, aveva chiesto l’accettazione delle sue proposte di maggiore autonomia in meno materie rispetto alle altre due regioni: 23 le materie del Veneto, e cioè tutte quelle possibili, 20 la Lombardia e 16 l’Emilia R. La richiesta della Regione veneta è stata accompagnata da un progetto di legge statale approvato dal Consiglio regionale veneto il 15 novembre 2017. Il Governo Gentiloni ha firmato, tramite il sottosegretario Bressa, tre accordi preliminari, definiti pre-intese, il 28 febbraio 2018, pochi giorni prima delle elezioni nazionali. Il primo Governo Conte, il 25 febbraio 2019, ha firmato tre bozze di intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, di cui però si conoscono solo le disposizioni generali. Con la data 15 maggio 2019 sono circolate tre bozze contenenti le disposizioni generali (titolo primo) e le nuove competenze da passare alla Regione (titolo secondo), riportando in due diverse colonne le disposizioni accettate dai Ministeri e, nell’altra colonna, le proposte della Regione non accettate.  Il Veneto, una volta insediato il secondo Governo Conte, ha consegnato al nuovo Ministro per gli affari regionali, Boccia, un testo in cui sono confermate le disposizioni già presentate e non accolte dai singoli Ministeri. Il nuovo Ministro si è ripromesso di incontrare, a casa loro, tutti i presidenti regionali, compresi quelli delle Regioni speciali e, in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferendosi alle ultime bozze in cui erano emerse diversità di vedute fra le tre Regioni e il Governo, ha precisato che il non accoglimento di alcune proposte regionali era il frutto di una valutazione solo tecnica, dei singoli Ministeri, e non politica. Il Ministro ha inoltre comunicato di ritenere necessaria una legge cornice contenente le disposizioni generali da valere per tutte le Regioni, da approvare entro l’anno e, subito dopo, far partire le trattative non solo con le tre Regioni che avevano trattato con i Governi Gentiloni e il primo Governo Conte, ma, possibilmente, con tutte le Regioni… (segue)



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