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NUMERO 23 - 18/12/2019

 Forze armate e ordine pubblico: le coordinate costituzionali

è sufficiente viaggiare in treno o in aereo e raggiungere una località turistica piuttosto frequentata per rendersi conto del massiccio dispiego di forze dell’ordine chiamate a tutelare la nostra incolumità. Rispetto ad un neanche tanto lontano passato, ciò che però colpisce è senza dubbio la presenza, al fianco dei tradizionali operatori della pubblica sicurezza, di personale militare, spesso provvisto di armi “lunghe”. Un tempo i soldati, in gran parte cittadini chiamati alle armi per assolvere al servizio obbligatorio di leva, erano relegati in remote caserme: strutture isolate dal resto dell’assetto urbano e prevalentemente collocate in Friuli Venezia Giulia al confine con la ex Jugoslavia. Una eccezione, non priva di rilievo anche costituzionalistico, era la presenza di personale militare presso i seggi in occasione delle operazioni elettorali. Oggi le caserme (le poche rimaste) sono state “aperte”: ai già sperimentati impieghi in occasione di calamità naturali, si sono affiancate inedite modalità di coinvolgimento del personale militare, al pari di tanti altri Paesi occidentali. La presenza così significativa di appartenenti alle forze armate nel quotidiano, nel tessuto sociale che frequentiamo, suscita non pochi interrogativi e non pochi timori, atteso che, come drammaticamente insegna la storia, i soldati nelle strade sono spesso il segno tangibile di una svolta autoritaria o di una situazione di guerra. D’altro canto, questo non è un fenomeno che interessa soltanto il nostro Paese. Chi non rammenta le immagini dei militari inglesi impegnati nell’Ulster? E l’Opération Sentinelle a partire dal gennaio 2015 in Francia? In Germania, il ricorso alle forze armate per affrontare problemi di ordine e sicurezza pubblica è contemplato dalla stessa Costituzione federale. Nella sentenza del 15 febbraio 2006 sull’incostituzionalità dell’abbattimento di aerei civili sulla base del § 14, comma 3, del Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG), il Bundesverfassungsgericht, gli impieghi di militari all’interno debbono corrispondere agli stretti presupposti dell’art. 87a, comma 4, della Costituzione federale: «allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per l’esistenza o per l’ordinamento costituzionale liberale e democratico della Federazione o di un Land il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell’articolo 91, secondo comma, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impiegare le forze armate in appoggio alla polizia e alla polizia confinaria federale per proteggere obiettivi civili e per combattere ribelli organizzati e armati militarmente. L’impiego delle forze armate dev’essere sospeso se lo richiedono il Bundestag o il Bundesrat». Negli Stati Uniti, una eccezione ai divieti sanciti dal Posse Comitatus Act del 1878 riguarda proprio il caso in cui, ai sensi dell’art. 831 del United States Code (U.S.C.), l’Attorney general può richiedere al Segretario alla difesa di prestare assistenza, in situazioni di emergenza, ove le forze di sicurezza civili si rivelino inadeguate a fronteggiare determinati tipi di minaccia che prevedono l’uso di materiali nucleari. Lo stesso vale se le forze armate vengono utilizzate dall’autorità federale per reprimere atti di violenza domestica. Nell’ambito dell’Unione europea, poi, l’art. 188 R del Trattato di Lisbona dispone che «l’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall’uomo»… (segue)



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