La sent. n. 120/2018 della Corte costituzionale può essere annoverata tra le pronunce più significative dello scorso anno per almeno due motivi: ha affrontato ex professo la questione del rilievo della Carta sociale europea (CSE) quale parametro interposto per la costituzionalità delle leggi e rimosso un atavico limite all’esercizio della libertà, garantita all’art. 39 Cost., di dar vita ad organizzazioni sindacali. Rinviando l’analisi del primo profilo ad un più ampio lavoro in corso di stesura, in questa sede mi concentrerò in modo prevalente sul secondo. Oggetto del giudizio definito dalla sent. n. 120 è l’art. 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010, d’ora in poi c.o.m.), il quale vieta ai membri delle Forze Armate di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali». Si tratta di una vecchia questione, che ritorna all’attenzione della Corte dopo quasi vent’anni da quando un analogo dubbio sulla costituzionalità della medesima disciplina – nel testo all’epoca vigente (art. 8, comma 1, l. n. 382/1978) – era stato dichiarato infondato. Il problema, ora come allora, si focalizza sulla compressione della libertà sindacale di una particolare categoria di lavoratori alle dipendenze dello Stato. Al contrario di quanto avviene per il diritto di iscriversi a partiti politici, che la legge “può” limitare per le categorie tassativamente indicate nel terzo comma dell’art. 98 Cost. (fra cui «i militari di carriera in servizio attivo»), la Costituzione non prevede espliciti limiti soggettivi alla libertà di istituire o aderire ad associazioni sindacali. Tale diritto, insito nel principio costituzionale secondo cui «L’organizzazione sindacale è libera», riceve pure un significativo avallo a livello internazionale ed europeo in Carte che lo riconoscono fondamentale e incomprimibile nella sua “essenza”, con ricadute sul piano interno ben visibili nella decisione in commento. Com’è noto, se confrontato ad altri settori della pubblica amministrazione, il comparto dedito alla difesa e al mantenimento dell’ordine pubblico è rimasto a lungo impermeabile alla forza espansiva del principio di libertà sindacale, come di altri princìpi costituzionali, nonostante la declamazione imperativa dell’art. 52, comma 3 («L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»). Solo col tempo e gradualmente si è pervenuti ad una “emancipazione” legislativa del settore: se, in pieno regime transitorio, il d.lgs. lgt. N. 205/1945 disponeva un generale divieto per tutto il personale del comparto sicurezza – anche quello civile – di aderire a partiti o sindacati, compresi quelli «a carattere apolitico», la successiva l. n. 382/1978 (poi sostituita dal d.lgs. n. 66/2010) conservava il divieto per i soli militari di carriera, dettando limiti di esercizio in alcune circostanze per i militari di leva e i richiamati in servizio (art. 8) e istituendo organi di rappresentanza nei singoli comparti in funzione esclusivamente collaborativa – mai antagonista – con l’amministrazione (artt. 18 e 19). Qualche anno dopo, in seguito alla smilitarizzazione del corpo, anche gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno ottenuto di poter costituire e aderire a sindacati, purché “interni” e non affiliati ad altre associazioni sindacali (artt. 82 e 83, l. n. 121/1981), mentre nessun limite in materia residua per il personale di Polizia penitenziaria (l. n. 395/1990). Nonostante i progressi, permangono comunque alcune restrizioni nella legislazione vigente, per le quali diventa indispensabile trovare una giustificazione quantomeno implicita nel dettato costituzionale, non potendo all’evidenza bastare – stante il chiaro tenore del primo comma dell’art. 39 – il mero l’inquadramento del soggetto in un corpo militare… (segue)
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