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NUMERO 5 - 04/03/2020

 Il ruolo del Parlamento e l'emendabilità delle Intese (art. 116, 3° co., Costituzione)

Una delle novità più rilevanti all’interno dell’ampia riforma costituzionale dei rapporti Stato-Regioni è rappresentata dalla revisione dell’art. 116 della Costituzione: il nuovo terzo comma, introdotto dall’articolo 2 della legge costituzionale n. 3/2001, riconosce infatti alle Regioni ad autonomia ordinaria la possibilità di accedere a “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, in tutte le materie di potestà concorrente e in tre materie sottoposte alla potestà statale esclusiva (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). La natura dell’art. 116 Cost. sembra che lasci aperto uno spazio di valutazione, nella impostazione delle trattative e nella redazione delle intese. Il quadro di fondo delineato dalla Costituzione, che invero sembra scarno, ha finito per ingenerare alcuni problemi interpretativi, primo tra tutti quello relativo al ruolo del Parlamento, che per alcuni Autori, rimane centrale, «se si guarda al procedimento di cui all’art. 116, terzo comma non come ad una scelta di devoluzione già compiutamente prefigurata nella Costituzione (e che quindi richiederebbe soltanto una serie di atti volti ad attuare tale scelta), ma, piuttosto, come un meccanismo la cui attivazione è rimessa ad un accordo tra Governo e Regione interessata, che rimanda poi ad una legge dello stesso Parlamento»… (segue)



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