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NUMERO 5 - 04/03/2020

 Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi

Abstract [It]: Il saggio affronta tre diversi nodi problematici inerenti il regime del c.d. regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost. In particolare, sono oggetto di studio: a) la possibilità che la legge di differenziazione approvata dalle Camere si discosti in alcuni aspetti dal testo dell’intesa stipulata con la singola Regione; b) i limiti “quantitativi” alla differenziazione, con riferimento al numero di materie, di funzioni e di regioni coinvolte; c) alcuni profili finanziari, con particolare riferimento alle esigenze che possono essere fatte valere dallo Stato e dalle Regioni non coinvolte dai processi di differenziazione. Con riferimento al primo punto nel saggio si sostiene la possibilità che la legge apporti alcune modifiche sia in aggiunta, quando ciò sia funzionale a specificare o ad attuare i contenuti normativi dell’intesa, che in sottrazione, ove sia possibile scorporare il contenuto di quest’ultima in più scelte devolutive ciascuna autonoma rispetto all’altra. Con riferimento al secondo punto si sostiene invece che – ferma restando l’impossibilità di addivenire ad una “dismissione totale” delle materie indicate dall’art. 116, terzo comma, Cost., in favore delle Regioni – la praticabilità di soluzioni meno dirompenti deve essere valutata caso per caso, alla luce dei valori costituzionali coinvolti. Infine, con riferimento al terzo punto, nel saggio si sostiene che le modalità di finanziamento delle funzioni oggetto di differenziazione dovranno garantire la possibilità, per le Regioni non interessate, di sostenere la spesa per le funzioni da loro esercitate, anche tramite il ricorso al fondo perequativo, e che – a tal fine – è necessario fissare i livelli essenziali delle prestazioni ed i costi standard inerenti tali funzioni.

 

Abstract [En]: Aim of this essay is to deal with three problematic issues concerning the so-called differentiated regionalism enshrined in the art. 116, third paragraph, of the Italian Constitution. The first part of the essay focuses on the possibility that Act providing for differentiated competences approved by the Parliament may differ in some aspects from the text of the agreement between the Government and the Region. The essay holds that it is possible for the Parliament to approve some amendments, both in addiction to the text of the agreement (in order to implement its regulatory contents) and in subtraction (when it is possible to split the content of the agreement in different decisions about transfer of competences, each one independent from the others). The second part of the essay tries to deepen the issue of the quantitative limits of the regional differentiation as far as the number of subjects, functions and regions involved are concerned. The essay holds that – apart from the case of a total transfer of competences in the fields indicated in art. 116, third paragraph, of the Constitution, which would be clearly unconstitutional – it is necessary to conduct a case-by-case and value-guided assessment of the feasibility of less disruptive transfer of competences decisions. Finally, the third part of the essay concerns some financial aspects, with particular reference to what the Regions not involved as well as the State can require from the “differentiation” process. The essay holds that the methods of financing the functions of regions who benefit of the differentiated scheme have to grant the Regions not involved the possibility to bear the costs for their administrative duties, by making use of the equalization fund where appropriate; secondly, that - for this purpose - it is necessary to set the basic levels of public services and the standard costs of these functions.

 

Sommario: 1. Premessa. 2. Primo problema: il ruolo del Parlamento nella approvazione dell’intesa e la questione della emendabilità. 2.1. Il principio bilaterale nella definizione della differenziazione. 2.2. L’intesa come «base»: vincolo negativo e vincolo positivo. 2.3. A proposito del “principio di integralità” delle intese. Le “scelte devolutive” come unità elementari. 2.4. Alcune considerazioni sulle bozze di Intesa. 3. Secondo problema: i limiti giuridici della differenziazione. 3.1. Principio unitario e limiti alla differenziazione. Limiti espliciti e limiti impliciti. 3.2. Come misurare la “quantità” di differenziazione: tre parametri. 3.3. La differenziazione territoriale e il paradosso del sorite. 4. Terzo problema: il limiti finanziari della differenziazione. 4.1. Premessa: il sistema delle bozze di Intesa e i suoi limiti. 4.2. Il rischio di “sovracosti organizzativi” e il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse. 4.3. A proposito del fondo perequativo e dei livelli essenziali delle prestazioni. 4.4. La “bozza Boccia” sull’attuazione dell’autonomia differenziata. 4.5. Alcuni suggerimenti per realizzare la differenziazione regionale prima delle “grande attuazione” del Titolo V della Costituzione.



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