Abstract [It]: La sentenza n. 194 del 2018 – con cui la Corte costituzionale si occupa del c.d. “Decreto sicurezza” – consente di tornare a ragionare circa le competenze regionali in tema di immigrazione. Dopo un breve inquadramento delle materie coinvolte ex art. 117, secondo comma, Cost., viene affrontata, nell’ambito del fenomeno migratorio, la questione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in particolare alla luce della giurisprudenza costituzionale. Nel solco di quest’ultima, la Corte arriva, in quest’ultima decisione, ad ampliare la “ridondanza” e gli ambiti di ricorso regionali, nonché, in modo particolare, a riconfermare il ruolo delle Regioni nell’ambito dell’immigrazione e della tutela dei diritti fondamentali. Pertanto viene ribadita la possibilità per le Regioni di occuparsi delle politiche sociali di inclusione e integrazione, potendo esse prevedere forme di assistenza in favore dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, anche non (o non ancora) dotati di un regolare permesso di soggiorno. In conclusione, tale riaffermazione giurisprudenziale apre la possibilità di una più ampia ottimizzazione di tali ambiti di intervento regionale, la quale potrebbe essere perseguita sia attraverso l’attivazione di taluni dei meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni ex art. 118, terzo comma, Cost., sia – potenzialmente – attraverso una possibile declinazione del riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.
Abstract [En]: The sentence n. 194 of 2018 of the Constitutional Court – relating to the so-called “Security decree” – allows new reasoning on regional competences in terms of immigration. After a brief classification of the subjects involved pursuant to art. 117, second paragraph of the Constitution, the issue of the division of competences between the State and the Regions in the context of the migration phenomenon is addressed, considering in particular the constitutional jurisprudence. With this last decision the Court expands the “redundancy” and the regional appeal areas, as well as, in particular, it reconfirms the role of the Regions on immigration and fundamental rights protection. Thus, the possibility Regions have to deal with social inclusion and integration policies is reaffirmed, since they can provide forms of assistance in favor of foreign immigrant citizens present in the regional territory, even if they do not (or not yet) have a regular residence permit. In conclusion, this jurisprudential reaffirmation opens the possibility of a wider optimization of these areas of regional intervention. This process could be pursued both through the activation of some of the mechanisms of coordination between State and Regions (Article 118, third paragraph, of the Constitution) and – potentially – through a declination of the recognition of “additional forms and particular conditions of autonomy” (Article 116, third paragraph of the Constitution).
Sommario: 1. Il c.d. “Decreto sicurezza” e le competenze regionali in tema di immigrazione di fronte alla Corte costituzionale. 2. Inquadramento delle materie: «immigrazione», «diritto di asilo» e «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea». 3. Il fenomeno dell’immigrazione e la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale. 4. La sentenza n. 194 del 2019 della Corte costituzionale: tra l’espansione della “ridondanza” e degli ambiti di ricorso regionali… 5. (Segue): … e la riconferma del ruolo delle Regioni, tra disciplina dell’immigrazione e tutela dei diritti fondamentali. 6. Qualche (breve) osservazione conclusiva: un possibile ambito di applicazione per il regionalismo differenziato?
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