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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute

Le recenti misure introdotte dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, conv. con mod. nella l. 5 marzo 2020, n. 13 e quelle, via via più stringenti, disposte dai d.P.C.M. del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e, per l’intero territorio nazionale, dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020 e dal d.P.C.M. dell’11 marzo 2020, con particolari restrizioni anche alla libertà di movimento delle persone fisiche e anche all’esercizio di numerose attività commerciali, nonché gli interventi previsti dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per contrastare il diffondersi del coronavirus in Italia, richiamano l’attenzione del giurista su un aspetto forse meno conosciuto del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e, cioè, il suo volto solidaristico, accanto a quello, più noto e studiato, personalistico. L’eterna dialettica tra autorità e libertà ha assunto un rilievo centrale e ormai tutto nuovo nelle decisioni sulla salute, il cui fondamento riposa sul consenso libero e informato del paziente, ora riconosciuto solennemente dall’art. 1, comma 1, della l. n. 219 del 2017. Il diritto alla salute è una delle massime manifestazioni della libertà e della dignità della persona nelle scelte che riguardano il proprio sé e il proprio corpo. Sarebbe quasi inutile rammentare, se non fosse l’urgenza del momento tanto grave a raccomandarlo, che il diritto alla salute nella Costituzione non è solo un diritto fondamentale della persona, ma insieme e inscindibilmente, come ora si dirà, anche interesse della collettività (art. 32 Cost.). E qui viene in rilievo il risvolto o, se si preferisce, il volto meno conosciuto della salute, quale diritto “bifronte”, nel suo versante solidaristico. L’interesse della collettività, di fronte a situazioni di gravissima emergenza sanitaria e alla minaccia per la salute di tutti e di ciascuno, assurge ad un valore superiore, capace di giustificare severe restrizioni alla libertà della persona e agli atti della sua vita quotidiana e di imporre rigorosi limiti ad altri diritti costituzionalmente garantiti, appunto, di tutti e di ciascuno…. (segue)



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