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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi (tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020)

Nel tourbillon di riflessioni, linee applicative e commenti sulle nuove regole dell’emergenza per il “processo” amministrativo (su cui v. già i due contributi di F. Francario e i tre commenti di M. A. Sandulli, pubblicati su questo Osservatorio e nella relativa sezione Documentazione), sembra essersi persa di vista una questione importante: gli effetti del d.l. 18/2020 sui ricorsi amministrativi. L’art. 84 del decreto, pur facendo generico riferimento alla “giustizia amministrativa”, si occupa invero unicamente del “processo amministrativo”, ovvero della tutela “giurisdizionale” davanti agli organi del complesso TAR-Consiglio di Stato e, dunque, nulla dice sui ricorsi amministrativi ordinari, né, nonostante le recenti tendenze alla sua assimilazione ai rimedi giurisdizionali, a quello straordinario.  I ricorsi amministrativi, anche quello straordinario, sono, invero, tuttora disciplinati dal d.P.R. n. 1199 del 1971 e, a conferma della loro natura “non giurisdizionale”, non sono soggetti alla sospensione dei termini “processuali” nel periodo feriale ai sensi dell’art. 54 c.p.a., non sono trattati in udienza pubblica e sono sempre definiti con un atto amministrativo. In ogni caso, i relativi termini non possono, letteralmente, essere ricondotti a quelli “relativi al processo amministrativo” cui fa riferimento la sospensione – eccezionale e perciò tassativa – disposta dal primo comma dell’art. 84 del d. l. n. 18. Le Direttive emanate il 19 marzo scorso dal Presidente del Consiglio di Stato sull’applicazione dell’art. 84 (leggibile in questo Osservatorio, sezione Documentazione con commento di M.A. Sandulli) nel paragrafo 6, dedicato alle “altre disposizioni organizzative”, precisano, al pt. 4., che “non sono sospese le trattazioni delle questioni affidate alle sezioni consultive, salva la possibilità per i presidenti di disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, e fermo il loro svolgimento anche da remoto per uno o più componenti e per il segretario”, ma non danno specifiche indicazioni sul tema del termine a ricorrere… (segue)



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