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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 La riorganizzazione della giustizia civile al tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020

Abstract: La giustizia civile ha dovuto rapidamente riorganizzarsi per attuare il principio di ordine pubblico del distanziamento sociale quale strumento principale di tutela del diritto alla vita delle persone. I decreti legge n. 9, 11 e 18 del 2020 hanno introdotto misure di carattere temporaneo, modulate sulla sospensione dei termini per l’espletamento di attività processuali, sull’implementazione del lavoro da remoto da parte degli operatori di giustizia, nonché sulla riduzione del flusso di persone presso gli uffici giudiziari. Il testo del decreto n. 18 è ampiamente migliorativo del precedente, contenendo norme che estendono l’effetto sospensivo ad ogni attività processuale, inclusa la proposizione degli atti introduttivi, delle impugnazioni, la fase esecutiva e la mediazione, negoziazione assistita e la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Residuano alcune inevitabili imperfezioni tecniche che determinano incertezza interpretative. Ampi poteri sono stati attribuiti ai dirigenti degli uffici giudiziari per regolare la fase immediatamente successiva al differimento quasi generalizzato dei procedimenti, sottratti all’approvazione da parte del CSM, come ordinariamente previsto dall’ordinamento giudiziario e dalla normativa secondaria del Consiglio. Sono previsti, inoltre, strumenti innovativi come l’udienza  a distanza e a trattazione scritta. In quanto accomunati dall’assenza di una presenza fissa delle parti e di un luogo rituale di incontro, necessitano di un prudente adattamento degli istituti processuali che regolano gli effetti giuridici della mancata comparizione sia per ciò che riguarda la mancata contestazione delle allegazioni sia la proseguibilità del giudizio.  L’udienza  da remoto o a trattazione scritta risulta di agevole espletamento in tribunale e in corte di appello, specie nei casi nei quali i fascicoli sono interamente telematici; risulta impraticabile, invece, per il giudice di pace.  La corte di cassazione, pur non essendo stato attuato il processo civile telematico, ha prontamente iniziato la celebrazione delle adunanze camerali non partecipate da remoto. Anche in ambito giudiziario l’emergenza sanitaria costituisce l’occasione per uno sforzo di sperimentazione di nuove modalità di lavoro “agile”. Solo in seguito ad una attenta riflessione si potrà decidere quali introdurre stabilmente e quali, invece, abbandonare, per le loro irragionevoli deviazioni rispetto all’iter ordinario processuale e per le curvature operate rispetto ai suoi principi fondanti del processo, non ultima la pubblicità dell’udienza, entrambe giustificabili solo in tempi eccezionali.



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