Abstract [It]: Il presente contributo riflette sulla sentenza n. 40 del 2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la cornice sanzionatoria del reato ex art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti), adottando un dispositivo di natura manipolativa con cui ha sostituito il minimo edittale previsto di otto anni di reclusione con la pena di sei. Secondo la Consulta, infatti, il precedente quadro sanzionatorio – nella sua parte “inferiore” – determinava una violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di proporzionalità della pena e con la sua funzione rieducativa. Tuttavia, il sostituto sanzionatorio individuato dalla Corte sembra prestare il fianco ad alcune osservazioni critiche. In particolare si argomenterà nel senso che, scegliendo la pena di anni quattro, anziché quella di sei, la Corte avrebbe esercitato una preferibile opzione. Invero, in tal modo, il minimo edittale previsto per il delitto in esame sarebbe stato ancorato alla massima pena prevista per i fatti lievi in materia di delitti connessi agli stupefacenti, sia pesanti che leggeri. La Consulta avrebbe così dimostrato che, pur essendo individuabili più sostituti sanzionatori costituzionalmente adeguati, il più ragionevole termine di riferimento rimane quello rinvenibile in norme vigenti nell’ordinamento e riferibili a fattispecie omogenee rispetto a quella considerata.
Abstract [En]: This paper analyses the recent judgment n. 40/2019 issued by the Italian Constitutional Court. In the judgment issued, the Court declared unconstitutional the lower penalty provided by the article 73 paragraph 1 of the presidential decree October 9, 1990, n. 309 (Consolidated Law on Narcotic Drugs). In particular, the more severe sanction of eight years’ imprisonment was replaced with that of six years. According to the reasoning of the Constitutional Court, the previous framework breached articles 3 and 27 of the Italian Constitution, being in contrast with the principle of proportionality of the criminal sanction and with its re-educational function. This alternative framework for sanction, however, is questionable. Replacing the lower penalty provided by article 73 paragraph 1 of the aforementioned presidential decree with the sanction of four years would have probably constituted a more appropriate choice. By doing so the Constitutional Court would thus have aligned the lower sanction provided by the challenged crime framework with the maximum penalty foreseen for minor facts concerning crimes related to drugs, both heavy and light. It derives that, although more “constitutionally appropriate” alternative sanctions can be found by the Constitutional Court, the most reasonable solution refers to uniform cases comparable with such under exam.
Sommario: 1. Introduzione: la questione rimessa alla Corte. 2. Il finalismo rieducativo quale limite al legislatore penale. 3. L’ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti lievi e non lievi in relazione ai delitti inerenti agli stupefacenti. 4. Il sostituto sanzionatorio veicolato dalla Corte: un’operazione manipolativa legittima? 5. Il “nuovo” limite edittale dei sei anni: una scelta davvero coerente con l’ordinamento? 6. Cenni conclusivi: la pena minima di anni quattro come sostituto costituzionalmente adeguato.
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