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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Sugli effetti pratici dell’applicazione dell’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l’incertezza del Consiglio di Stato sull’appellabilità dei decreti monocratici.

In attesa di leggere gli esiti dei primi monitoraggi sui decreti monocratici resi dal Consiglio di Stato in applicazione del nuovo art. 84 d.l. n. 18 del 2020, si segnalano due decreti (n. 1343 del 23 marzo , est. il pres. Montedoro e 1553 del 30 marzo, est. il pres. Frattini) resi su appello su precedente decreto monocratico di primo grado. Nonostante il divieto di impugnazione dei decreti monocratici testualmente sancito dall’art. 56, co. 2, c.p.a. e la (ponderata) assenza di previsioni derogatorie nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, gli originari ricorrenti hanno adito il Consiglio di Stato per chiedere la riforma dei decreti con cui i giudici di primo grado avevano respinto in via monocratica le proprie istanze cautelari.  Nel primo caso, deciso con il citato decreto sez. VI, n. 1343, il giudice di appello ha (condivisibilmente) dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, espressamente sottolineando che l’emergenza Covid-19, in assenza di espresse disposizioni derogatorie, non consente di disattendere le regole processuali.  Il secondo decreto monocratico è stato reso su un “appello su decreto monocratico” reiettivo di istanza cautelare emesso dal TAR Calabria, Catanzaro, il 28 marzo u.s. (decreto n. 165, leggibile in www.giustizia-amministrativa.it). In particolare, il giudice di primo grado aveva in questo caso respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza (fino al 3 aprile) avanzata da un bracciante agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei campi. Con il citato decreto 1553 del 30 marzo u.s., invece, il Presidente titolare della III sezione del Consiglio di Stato, pur condividendo nel merito la posizione del TAR, e dunque respingendo la richiesta alla luce del contemperamento dell’interesse privato con quello della collettività a prevenire il diffondersi del virus, ha espressamente richiamato – dimostrandone condivisione – l’orientamento espresso in altre occasioni (per vero in due soli casi, conclusi entrambi con l’accoglimento dell’appello) dal Consiglio di Stato, nel senso che l’appello su decreti monocratici sarebbe, de jure condito, ammissibile “nei soli, limitatissimi, casi in cui l’effetto del decreto presidenziale del TAR produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita e che tale “bene della vita” corrisponda a un diritto costituzionalmente garantito”. Stante il chiaro e inequivocabile tenore dell’art. 56, co. 2 del c.p.a. e l’altrettanto chiara voluntas legis espressa dal Governo nell’espungere dal testo finale dell’art. 84 del d.l. n. 18 la previsione (presente nello schema) di appellabilità dei nuovi decreti monocratici ex lege (v. anche la Direttiva del Presidente del Consiglio di Stato del 9 marzo 2020), la posizione espressa in questo secondo decreto, determinando ulteriori incertezze in un momento che ne conosce già molte, non può non destare perplessità… (segue)



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