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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell'emergenza epidemiologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?

Com’è stato notato da uno dei primi commentatori, l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 17 maggio scorso (c.d. «Cura Italia») «ha stravolto canonici istituti processuali». Lo «stravolgimento» al quale vogliamo dedicare qualche breve riflessione è quello consistente nella «[t]rasposizione ex lege dello strumento decisionale monocratico ex art. 56 c.p.a. fisiologicamente operante per i casi di estrema gravità ed urgenza, nel procedimento cautelare ordinario ex art. 55 c.p.a.». Si allude – com’è evidente – alla previsione contenuta nel comma 1 del succitato art. 84, secondo la quale i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l’8 marzo ed il 15 aprile 2020 «sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo […]. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice». In sostanza, com’è stato prontamente notato da attenta dottrina, le domande cautelari già proposte e quelle che saranno proposte prima del 15 aprile p.v. «vengono convertite in una sorta di nuovo e speciale rito cautelare monocratico. Invero, esse, anche senza istanza di parte, verranno decise con decreto del presidente o del magistrato delegato, “con il rito dell’art. 56 c.p.a.”»; il richiamo al precedente art. 55, comma 5, inoltre, induce a ritenere che, nel valutare il periculum in mora, il giudice della cautela «debba considerare sufficienti i presupposti dell’art. 55, comma 1, c.p.a.; non già quelli più severi dell’art. 56 c.p.a., sussistendo i quali resta salva la possibilità di chiedere le ordinarie misure cautelari provvisorie, esplicitamente confermate dall’art. 84, comma 2, ultimo periodo». Questa esegesi è stata confermata il giorno dopo dal Presidente del Consiglio di Stato, che, dopo aver «[p]recisato che la disposizione normativa non incide sulla possibilità per la parte di chiedere la pronuncia monocratica, ove ricorrano le ipotesi di “estrema gravità ed urgenza”, secondo le modalità prevista in via ordinaria dall’art. 56, comma 1, c.p.a.», ha detto a chiare lettere che «[i]n base all’art. 3 del d.l. n. 11/2020, la tutela cautelare monocratica presupponeva l’istanza di parte; invece, in base all’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, la tutela cautelare monocratica è “sostitutiva ex lege” di quella collegiale, per i procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso. Tuttavia, […] la tutela monocratica sostitutiva di quella collegiale in ragione della situazione emergenziale da Covid-19 […] è ancorata ai presupposti e termini della tutela cautelare collegiale (art. 55 c.p.a.) e mutua dalla tutela  cautelare monocratica “ordinaria” solo il rito dell’art. 56 c.p.a.». La trattazione della domanda cautelare durante il periodo di emergenza da coronavirus risulta, in tal modo, significativamente ridisegnata dall’art. 84, comma 1, in esame, il quale «esclude che la trattazione (monocratica) possa dipendere da un’iniziativa di parte, imponendola come forma “ordinaria” di trattazione durante il periodo della sospensione»… (segue)



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