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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Nei giudizi amministrativi la nuova sospensione dei termini è 'riservata' alle azioni. Con postilla per una proposta di possibile soluzione

L’ultimo decreto-legge dell’emergenza Covid-19 (“d.l. credito” 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile) ha inferto un duro colpo alla giustizia amministrativa. Si legge infatti all’art. 36, comma 3, che “nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice” (ovvero che “la sospensione non si applica al procedimento cautelare”). La Relazione illustrativa spiega poi (in coerenza con il contesto costituzionale) che il riferimento ai “ricorsi” comprende quelli “di primo e secondo grado: introduttivo, appello, incidentale e per motivi aggiunti, ecc.”: esso include quindi evidentemente anche le “impugnazioni” diverse dall’appello e, secondo una logica e ragionevole chiave di lettura, ogni altra “azione” davanti agli organi di giustizia amministrativa (come la riassunzione, il regolamento di competenza, la trasposizione del ricorso straordinario). La medesima Relazione chiarisce (recte, ricorda) che “i ricorsi relativi al procedimento cautelare” (cui, in forza dei un principio generale, la sospensione dei termini non trova applicazione) sono il “ricorso cautelare ante causam e [il] ricorso in appello avverso un’ordinanza cautelare” (è, invero, pacifico, che l’eccezione non opera per i ricorsi, in primo grado o in sede di impugnazione, che contengano anche – e dunque, non soltanto –  un’istanza cautelare). Se ne ricava innanzitutto che il Governo ha ritenuto che, anche per il giudizio amministrativo (come per quello civile, penale, tributario e contabile), l’emergenza Covid-19 costituisce, tuttora, un oggettivo ostacolo all’effettivo esercizio del diritto di difesa (anche se, diversamente da quanto ritenuto negli altri giudizi, per quelli amministrativi la sospensione copre un arco temporale più limitato: come si specifica nella Relazione illustrativa, 18 giorni, contro i 26 previsti per gli altri giudizi).



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