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NUMERO 10 - 15/04/2020

 La 'democrazia povera' e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in Italia. Brevi note sulla violazione del principio di uguaglianza del voto

La democrazia liberale rappresentativa vive un momento di grande crisi. È sotto gli occhi di tutti la marginalizzazione delle Assemblee parlamentari a causa di nuovi e vecchi fenomeni extraparlamentari. Il referendum consultivo sulle “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” contribuisce ad alimentare la sempre crescente sfiducia nella classe politica del nostro Paese. La riduzione dei costi della politica, snellimento dei processi decisionali e la forte sfiducia nei confronti della classe politica sono i principali motivi che hanno determinato la riduzione dei parlamentari da 945 a 600 (400 deputati e 200 senatori). Il quesito formulato così ”Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.250 del 12 ottobre 2019”? costituisce la prospettazione di un solo ed unico tema, quello di una riduzione che ha la falsa presunzione di porre i rimedi alla crisi della democrazia rappresentativa in Italia. In realtà le considerazioni che seguono confermano che con la richiamata riforma la democrazia è fortemente indebolita. Sul piano quantitativo gli elettori italiani, chiamati ad esprimersi sulla proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, dovranno rispondere al suesposto quesito, con la possibilità di ridurre da 945 a 600 i membri dell’Assemblea legislativa.  Con la revisione proposta all’art. 56 Cost., il numero dei deputati passerebbe da 630 a 400 mentre, con la revisione dell’art. 57, il numero dei senatori verrebbe ridotto da 315 a 200. Dispone l’art. 1 della proposta di legge costituzionale C. 1585 in esame che “all’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita  dalla seguente:  «quattrocento»  e  la  parola:  «dodici»  è sostituita dalla seguente: «otto»; b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue»“. L’art. 2 della P.d.l. in esame prevede, invece, che “all’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»; c)  il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione  dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»“... (segue)



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