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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Il processo amministrativo ai tempi della pandemia

La pandemia da Covid19 ha comportato anche in Italia la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, con la conseguente previsione legislativa di un ampio strumentario di possibili restrizioni dei diritti e libertà individuali e collettivi, in funzione della salvaguardia del bene primario della vita umana e della salute individuale e collettiva. La legge elenca in astratto le possibili restrizioni, demandandone l’individuazione concreta a decreti delle autorità governative centrali e a provvedimenti delle autorità regionali per emergenze locali non immediatamente fronteggiabili con atti delle autorità centrali (d.l. n. 19/2020). Il sacrificio di diritti e libertà individuali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e protetti mediante riserva di legge, in primis della libertà di circolazione (per la quale la riserva di legge è ritenuta relativa) e della libertà di impresa, nella ponderazione con il bene primario della vita e della salute, è giustificato dal principio di precauzione e incontra a sua volta un limite invalicabile nel principio di proporzionalità e in quello di pertinenza e appropriatezza. Il principio di precauzione postula che il decisore politico si avvalga del patrimonio di conoscenze scientifiche fornite dagli organi che ne sono depositari e, sulla scorta di esse, adotti, tra le possibili misure, quelle che appaiano le più prudenti fintanto che la stessa scienza si muova ancora - in buona parte - in terra incognita. Non a caso sono scesi in campo Organizzazione mondiale della sanità, Istituto italiano superiore di sanità, e un apposito Comitato tecnico scientifico. Come non di rado accade quando si tratta di compiere scelte politiche e di alta amministrazione che devono fondarsi su elementi tecnico-scientifici, la scienza non dà risposte univoche e gli stessi scienziati hanno opinioni discordanti. E come di consueto in tali casi - e mai come ora - , il peso e la responsabilità della scelta – che non può essere differita nonostante le incertezze della scienza - competono al decisore politico e non allo scienziato. Il decisore politico non potrà tuttavia scegliere a caso tra l’una o l’altra teoria scientifica, ma potrà e dovrà distinguere tra scienza e pseudo-scienza individuando la tesi scientifica più affidabile avvalendosi dei parametri elaborati dalla giurisprudenza statunitense (Daubert trilogy) e nazionale (sentenza Cozzini, Cass. pen., IV, 17.9.2010 n. 43786)… (segue)



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