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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Da Palazzo Spada un ragionevole no al 'contraddittorio cartolare coatto' in sede cautelare

Com’è noto, in virtù dell’originaria versione dell’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 maggio scorso (c.d. «Cura Italia»), fino al 30 giugno 2020, la trattazione delle controversie, sia in sede cautelare che nel merito, avrebbe dovuto continuare a svolgersi «senza discussione orale, sulla base degli atti depositati». L’esclusione della discussione sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, a fini chiaramente acceleratori, rappresenta un’evidente limitazione del contraddittorio ed un’altrettanto palese infrazione del principio dell’oralità, anche perché il succitato art. 84 non aveva conservato la facoltà di almeno una delle parti di chiedere che la causa venga discussa oralmente mediante collegamenti da remoto, già contemplata dall’art. 3, commi 4 e 5, del decreto legge n. 11 dell’8 marzo scorso e tuttora consentita in processi nei quali lo svolgimento di udienze telematiche dovrebbe invero porre maggiori problemi. Nel processo amministrativo, la novità stava proprio in questo: nell’eliminazione dell’eccezione alla regola dell’omissione della discussione in udienza che le precedenti disposizioni lasciavano alla libera scelta delle parti. A parziale compensazione di siffatta deroga al principio dell’oralità si era introdotta, in sede di merito, la «facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione», ciò che tuttavia, in sede cautelare, era già consentito, a prescindere dall’emergenza epidemiologica, dall’art. 55, comma 5, c.p.a… (segue)



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