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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Contraddittorio orale e bilanciamento presidenziale. Prime osservazioni sull’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020

L’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, entrato in vigore il 1 maggio scorso, presenta numerose e gravi criticità, vuoi testuali vuoi di sistema, evidenziate prontamente da Maria Alessandra Sandulli in un articolo a prima lettura apparso su «Federalismi» nella stessa data, intitolato «Un brutto risveglio? L’oralità “condizionata” del processo amministrativo». Sarebbe vano ripercorrere le articolate riflessioni contenute nel saggio ora richiamato, essendo state espresse con straordinaria efficacia e nitidezza. Mi preme piuttosto appuntare l’attenzione su un unico, ma essenziale, aspetto di fondo  Nell’analizzare la disciplina dettata dal primo comma per il periodo 30 maggio – 31 luglio 2020 netta è la sensazione che essa faccia propria un’impostazione assai periclitante sotto il profilo della tenuta costituzionale; la disposizione, cioè, potrebbe finire presto al vaglio della Consulta, ove non si riesca ad emendarla utilmente in sede di conversione.  Riporto il solo passaggio «incriminato» dell’art. 84, comma 1: «(…) A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto»… (segue)



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