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FOCUS - Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020

 Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri

Ogni malattia epidemica non ammette limiti al suo diffondersi ed anche il Coronavirus COVID-19 non ha ammesso limiti di persone, né di frontiere e si è diffusa nel mondo grazie ai contatti tra le persone e diventando in breve una pandemia dichiarata tale dall’Organizzazione mondiale della Sanità nel marzo 2020. Per contenere o impedire il contagio e limitare la pandemia il solo rimedio per ora efficace è stato il più drastico distanziamento interpersonale e i la limitazione al massimo delle frequentazioni, degli scambi e dei movimenti. Il distanziamento interpersonale ha provocato enormi effetti in ogni Stato e su tantissimi Stati, i quali sono stati indotti a bloccare non soltanto la circolazione nel proprio territorio, ma anche la circolazione e il soggiorno di chiunque, cittadino, straniero o apolide, desideri entrare per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato. Così anche gli Stati dell’Unione Europea hanno disposto la chiusura di tutte le loro frontiere interne ed esterne e persino il diritto di svolgere lavoro nel territorio di altro Stato. E’ una delle rare volte che il limite della sanità pubblica alla libera circolazione delle persone consentito dalla norme UE (artt. 45, 52 e 202 TFUE) è stato usato nel modo più drastico dagli Stati membri dell’UE, alla cui competenza spetta decidere come tutelare la salute pubblica. L’esigenza del distanziamento interpersonale indispensabile per contenere la pandemia rende tali misure oggettivamente necessarie a tale scopo senza che tale risultato possa ottenersi con provvedimenti meno incisivi, come la stessa giurisprudenza europea aveva interpretato questo limite. Infatti il 16 marzo 2020 la Commissione UE ha invitato i capi di Stato o di governo a introdurre una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per un periodo iniziale di 30 giorni. I leader hanno approvato l’invito il 17 marzo. Da allora tutti gli Stati membri dell’UE (ad eccezione dell’Irlanda) e i paesi Schengen non UE hanno adottato decisioni a livello nazionale per attuare la restrizione dei viaggi, che non si applica nei seguenti casi: ai cittadini dell’UE e ai cittadini di paesi Schengen non UE, e ai loro familiari; ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo nell’UE, ai fini del loro ritorno a casa; a categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale e al personale essenziale (medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori ed esperti che contribuiscono a far fronte al coronavirus); alle persone che trasportano merci; ai lavoratori frontalieri; infine, ai lavoratori agricoli stagionali… (segue)



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