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NUMERO 25 - 09/09/2020

 Il Governo 'riscrive' la legge elettorale della Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla potestà legislativa regionale

Abstract [It]: Il presente paper esamina la recente vicenda che ha condotto il Governo a esercitare il proprio potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. nei confronti della legge elettorale della Regione Puglia, per non essersi quest’ultima conformata alla previsione della doppia preferenza di genere, come previsto dalla legge cornice nazionale. Anzitutto, occorre chiedersi se il legislatore nazionale possa imporre questo meccanismo elettorale alle Regioni in nome della propria competenza a dettare i principi fondamentali della legislazione elettorale ai sensi dell’art. 122, comma 1, Cost. e, in ogni caso, se e come esso possa imporsi alle Regioni che non lo abbiano previsto e, quindi: iure proprio – mediante “abrogazione” della legislazione regionale contrastante – ovvero mediante lo strumento del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost., ammesso che esso sia esperibile nei confronti, non solo della funzione amministrativa regionale, ma anche della funzione legislativa regionale, anche in considerazione dell’alto tasso di “politicità” connesso alla specifica legge regionale che viene in rilievo, che ne delinea il sistema elettorale.

 

Abstract [En]: This paper examines the recent event that led the government to exercise its substitute power pursuant to art. 120, paragraph 2, of the Constitution against the electoral law of the Puglia Region, for not having complied with the provision of double gender preference, as required by the national framework law. First of all, it is necessary to ask whether the national legislator can impose this electoral mechanism on the Regions in the name of its competence to provide the fundamental principles of electoral legislation pursuant to art. 122, paragraph 1, of the Constitution and, in any case, if and how it can impose itself on the Regions that have not provided for it and, therefore: iure proprio - by "repealing" the conflicting regional legislation - or by means of the instrument of substitutive power pursuant to art. 120, paragraph 2, of the Constitution, assuming that it is applicable not only to the regional administrative function, but also to the regional legislative function, also in consideration of the high rate of "political nature" connected to the specific regional law that is highlighted, which outlines its electoral system.

 

Sommario: 1. La mancata previsione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese e il conseguente esercizio del potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost. – 2. Nascita ed evoluzione della doppia preferenza di genere nell’ordinamento giuridico italiano. – 3. Il fondamento costituzionale della doppia preferenza di genere quale “opzione” a disposizione della legislazione elettorale regionale e la ricerca del fondamento costituzionale o legislativo della sua necessaria previsione negli ordinamenti regionali. – 4. I meccanismi previsti dall’ordinamento per l’applicazione, nella legislazione regionale, dei principi fondamentali della materia “sopravvenuti”. L’abrogazione della legge regionale. – 5. L’esperibilità del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. nei confronti del legislatore regionale



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