
Abstract [It]: Con la sentenza 31 gennaio 2020, n. 10, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo che avrebbe potuto condurre ad un sistema elettorale composto unicamente da collegi uninominali. Il contributo ripercorre le motivazioni sulla base delle quali la Corte ha ritenuto eccessivamente manipolativo il quesito referendario, analizzandole alla luce della sua pregressa giurisprudenza in materia di referendum manipolativi; interrogandosi, infine, sulla distinzione tra referendum propositivi e referendum manipolativi, in nome dell’esigenza (prioritaria?) di garantire effettiva libertà e piena consapevolezza del voto referendario.
Abstract [En]: With the judgment of January 31 2020, no. 10, the Italian Constitutional Court declared as inadmissible the request for abrogative referendum that could have led to an electoral system composed only of single-member constituencies. This paper traces the grounds on which the Court based its opinion of an excessively manipulative referendum question, analysing the motivations on the basis of its previous jurisprudence on manipulative referendums; finally, questioning the distinction between proactive and manipulative referendums, in view of primarily guaranteeing effective freedom and full awareness of the referendum vote.
Sommario: 1. La sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 2020, n. 10, e l’inammissibilità del quesito referendario perché “eccessivamente manipolativo” della legge di delega n. 51/2019. 2. Il problematico confine tra referendum manipolativo e referendum propositivo: spunti provenienti dalla precedente giurisprudenza costituzionale. 3. La manipolazione per via referendaria dell’art. 3 della legge di delega n. 51/2019; analisi critica: l’oggetto. 4. (Segue) I principi e i criteri direttivi. 5. (Segue) Il termine della delega ed il suo dies a quo; la condizione sospensiva della delega e i rapporti tra il proposto referendum elettorale e la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. 6. Il referendum manipolativo come strumento di legislazione positiva, e l’incerto confine con i referendum (troppo) propositivi. 7. Consapevolezza del voto referendario e ruolo dell’elettorato versus tutela del legislatore: oltre il limite del divieto di referendum troppo propositivi?
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