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NUMERO 26 - 23/09/2020

 La Consulta boccia l’art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo

Abstract [It]: La Corte costituzionale, con la sentenza 186/2020, dando atto delle motivazioni dei tribunali rimettenti, smonta un tassello, solo apparentemente secondario, dell’impalcatura allestita dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, rendendo illegittimo, del c.d.  “decreto sicurezza”, l’art. 13 d.l. 113/2018, che esclude con una deroga i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica della popolazione, inaccessibile con il possesso del permesso di soggiorno (non più titolo idoneo) e per quanto esista un diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica.

Il vizio rintracciato abbraccia due versanti, del contrasto con la stessa ratio annunciata della norma introdotta di una maggiore garanzia del livello di sicurezza territoriale e dell’ingiustificata disparità di trattamento per una categoria di stranieri che dimorano abitualmente nel territorio italiano, all’origine della violazione della «pari dignità sociale» (art. 3 Cost.). L’A. affronta i rapporti fra censimento ed anagrafe, in chiave di complementarietà, e rintraccia in un breve testo dell’agosto 1938 attribuito a Mussolini, sugli ebrei in Italia, sul censimento e “razzismo italiano “, la matrice dell’«elemento di sicurezza per il nostro Impero». L’A. critica la gestione abusiva dello spazio di discrezionalità di cui gode il legislatore, ma sposta la ricerca del parametro del giudizio di legittimità costituzionale dall’art. 3 Cost.  -  che monopolizza l’intervento ablativo della Corte e il suo scrutinio - all’art. 10, comma 3, Cost. sul diritto d’asilo, in rapporto di “specialità” rispetto al primo. Viene pure valorizzato l’art. 16 Cost., sul c.d. diritto di circolazione.

 

Abstract [En]: The Constitutional Court, with judgment 186/2020, acknowledging the reasons of the referring courts, dismantles a piece, only apparently secondary, of the scaffolding set up by the then Minister of the Interior Matteo Salvini, making illegitimate, of the so-called "Safety decree", art. 13 d.l. 113/2018, which excludes asylum seekers from the registration of the population with an exception, inaccessible with the possession of a residence permit (no longer suitable) and although there is a subjective right to register. The traced defect embraces two sides, of the contrast with the same ratio announced by the introduced rule of a greater guarantee of the level of territorial security and of the unjustified inequality of treatment for a category of foreigners who habitually reside in Italian territory, at the origin of the violation of "equal social dignity" (art. 3 of the Constitution). There. deals with the relationship between census and registry office, in a complementary key, and traces in a short text of August 1938 attributed to Mussolini, on the Jews in Italy, on the census and "Italian racism", the matrix of the «element of our Empire».  There. criticizes the abusive management of the space of discretion enjoyed by the legislator, but moves the search for the parameter of the judgment of constitutional legitimacy from art. 3 of the Constitution - which monopolizes the ablative intervention of the Court and its scrutiny - in art. 10, paragraph 3 of the Constitution on the right of asylum, in relation to "specialty" compared to the first. The art. 16 of the Constitution, on the so-called right of movement.

 

Sommario: 1. Giudice ad quem e giudici a quibus: la vicenda “controversa “(art. 134, Cost.) di quel meccanismo innestato nel c.d. “decreto sicurezza” che estromette una categoria di stranieri (i richiedenti asilo) dalla registrazione anagrafica. 2. L’art. 13 del d.l. 113/2018 che modifica il d.lgs. 142/2015, che attua la direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la direttiva 2013/32/UE. 3. La materia dell’iscrizione anagrafica: quadrante di sintesi. 4. La corrente interpretativa: si attesta quella preclusiva e pregiudizievole dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. 5. La quaestio della violazione dell’art. 3 Cost., fra giudice a quo e giudice ad quem. Irrazionalità intrinseca o estrinseca? 6. L’irragionevole disparità di trattamento, orizzontale e in parallelo. La lesione della «pari dignità sociale». 7. La cifra della discriminazione. 8. La norma censurata innesta una linea di interdizione sul dovere statale di controllo territoriale. 9. Storia dell’anagrafe: cenni. Rapporti (complementari) fra censimento e anagrafe, giurisprudenza. 10. La carta d’identità. 11.  Immigrazione: sicurezza e legalità (leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini). Principio di non refoulement e Convenzione di Ginevra. La politica c.d. dei porti chiusi e cittadinanza: cenni. 12. Art. 10, co. 2 e 3, Cost.: un parametro di costituzionalità posto in un cono d’ombra dalla Consulta, che monopolizza lo scrutinio sulla base dell’art. 3 Cost. e non valorizza l’art. 16 Cost. sulla “libertà di circolazione”.



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