Abstract [It]: Il Consiglio europeo, nella seduta straordinaria del 21 luglio 2020, ha approvato, nelle Conclusioni (EUCO 10/20), un importante “Piano per la ripresa” dalla crisi economica generata dalla pandemia. Nel presente lavoro è sostenuta la tesi secondo la quale la “legalità europea” non consente che possano subire limitazioni i diritti degli Stati membri derivanti dalla partecipazione all’Unione, subordinando – come sembra preannunciato nelle Conclusioni stesse – l’erogazione delle misure economiche previste nel Piano al rispetto dei principi dello Stato di diritto la cui violazione non sia accertata mediante l’apposito procedimento sanzionatorio disciplinato all’articolo 7 TUE.
Abstract [En]: The European Council, in the Conclusions of its straordinary session of July 21st 2020 (EUCO 10/20), approved an important “Recovery Plan” from the economic crisis stemmed from the pandemic. This essay argues that the European “Principle of Legality“ does not allow limitations to the rights of the member States deriving from the participation in the Union, subordinating - as it seems from the very Conclusions - the allocation of economic measures of the Plan to compliance with the principles of the Rule of Law, whose violation has not been ascertained via a proper sanctionatory proceeding laid out in art. 7 TUE.
Sommario: 1. Il problema dello “Stato di diritto” nello spazio giuridico europeo. 2. Segue: il suo rapporto con la “condizionalità economica”. 3. Le Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la “importanza del rispetto dello Stato di diritto”. 4. Segue: l’ambiguità della formulazione adottata al riguardo. 5. La c.d. “politica di condizionalità democratica” nelle misure previste dal QFP (Quadro finanziario pluriennale) e dal Next Generation EU (NGEU): procedure in deroga all’art. 7 TUE? 6. Segue: le sanzioni economiche e il procedimento previsto all’art. 7 TUE. 7. Le “raccomandazioni specifiche per Paese” e la inidoneità di esse al fine di autorizzare il Consiglio a sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro per motivi attinenti al mancato rispetto dello Stato di diritto. 8. Segue: stabilire su base regolamentare le modalità procedurali mediante le quali far valere eventuali carenze generalizzate riguardanti i principi dello Stato di diritto negli Stati membri viola il principio di “legalità europea”. 9. Il pericolo di distorsioni sul piano dell’equilibrio istituzionale.
ITALIA - DOTTRINA
De profundis. In memoria delle procedure di bilancio italiane
Chiara Bergonzini (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’affettività dei detenuti tra inerzia del legislatore e attivismo della Corte costituzionale
Valentina Ciaccio (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Armonizzazione contabile, coordinamento finanziario e principio dell’equilibrio finanziario: un trittico rovesciato
Clemente Forte e Marco Pieroni (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Divario territoriale, governo del territorio e innovazione
Paola Lombardi (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
I contratti pubblici per le infrastrutture nel prisma del PNRR
Andrea Magliari (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici
Andrea Maltoni e Gianfrancesco Fidone (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Fenomenologia di un diritto: l’affettività in carcere
Manuela Pattaro (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Golden Power e procedimento amministrativo
Diana Pittelli (10/07/2024)