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Abstract [It]: Con la decisione in esame, la Corte costituzionale fa salva in via interpretativa la legge della regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, ma esclude integrazioni con legge regionale del novero dei soggetti cui si applica il codice del terzo settore, assumendo che questa scelta rientri nella competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”. Ne consegue che la particolare disciplina dettata dagli artt. 55 ss. CTS, che consente alla p.a. di coinvolgere gli ETS in forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, sia riservata esclusivamente agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Sorprende, quindi, che la recente legge toscana n. 65 del 2020, di poco successiva alla decisione in commento, consenta detto coinvolgimento anche per enti non iscritti nel predetto registro. L’analisi prosegue, con la valutazione dell’impatto della nuova disciplina del CTS sul modo di intendere la categoria dell’interesse generale, non più mero presupposto di decisioni pubbliche, ma ragione fondante e giuridicamente rilevante dell’intervento sussidiario dei cittadini singoli o associati, sostenuto dai pubblici poteri ex art. 118, comma 4, Cost. Si passa, poi, alla critica del fondamento costituzionale - l’ordinamento civile - scelto dalla Consulta nella sentenza n. 185 del 2018 e ribadito nella pronuncia in commento per giustificare la disciplina - sia pure nelle sue “regole essenziali” - dei rapporti tra ETS e p.a., valutando più consono il richiamo alla materia trasversale della “tutela della concorrenza”. Infine, sono considerati gli obiter dicta della sentenza, che nel valorizzare l’attuazione legislativa del principio di sussidiarietà orizzontale operata dal CTS, legittima gli istituti ivi previsti relativi al rapporto fra p.a. ed ETS, mettendo una pietra tombale sulle incertezze interpretative sollevate dal parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018, adottato su richiesta dell’ANAC, che aveva invece stabilito una sorta di subordinazione del CTS rispetto al codice degli appalti: operazione, questa, ulteriormente completata dall’introduzione, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni”, dell’art. 8, comma 5 nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che innova il codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami espressi al CTS.
Abstract [En]: The examined decision of the Constitutional Court by way of interpretation is without prejudice to Region Umbria law 11th april 2019, n. 2., but excludes the integrations with regional law about the number of subjects whom Third Sector Code* applies to undertaking that it falls within the exclusive competence of the State on “civil order”. The result is that the specific discipline of articles 55 ff TSC*, enabling public administration to engage the Third Sector Institutions* (ETS*) in co-programming, co-projecting and accreditation forms, is strictly reserved to the institutions registered at third sector national Single Register. No surprise that the recent law of the Tuscany Region n. 65/2020, shortly after this decision, allows that involvement to not-enrolled institutions too in the above-mentioned register. My analysis continues with an impact assessment of the new *TSC discipline about the way of understanding the “general interest” category, not only as a merely prerequisite for public decisions but also a primary and legally relevant reason of individual or associated citizens subsidiary intervention, supported by public authorities ex art. 118 paragraph 4, Const. Then I move to the constitutional foundation critique – i.e. civil order - chosen by the Consulting in sentence n. 185, 2018, and reaffirmed on Pronouncement n. 131/2020 in order to justify the discipline – although in its essential rules – of relations between Third Sector Institutions* (ETS*) and Public Administration, considering more appropriate the reference to the “protection of competition” transverse matter”. Finally I consider that the sentence’s obiter dicta enchance legislative compliance of horizontal subsidiarity principle operated by TSC* and legitimate the insitutes there set out related to the relationship between public administration and TSI* ( ETS*) putting a lid on interpretive issues arisen with Council of State’s opinion n. 2052, 20th august 2018, adopted at National Anti-Corruption Authority (ANAC) request, that had rather established a sort of TSC* subordination with Procurement Code : this operation expanded by the introduction, upon “Simplification Legislative Decree” conversion, of art. 8, paragraph 5, in law 11th September 2020, n. 120, that innovates Public Procurement Code and provides a series of points given to TSC*.
Sommario: 1. La Corte salva in via interpretativa la legge della regione Umbria che detta norme di favore per le c.d. “cooperative di comunità”, ma esclude integrazioni con legge regionale del novero dei soggetti cui si applica il codice del terzo settore. 2. Le rigorose condizioni soggettive (ed oggettive) per l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 3. L’impossibilità di estendere l’applicazione del Titolo VII del CTS agli enti non iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore: lo strano caso della legge toscana n. 65 del 2020. 4. Il quis e il quomodo nella qualificazione dell’interesse “generale”. 5. Le competenze legislative e l’autonoma attuazione regionale del principio di sussidiarietà orizzontale. 6. Negli obiter dicta l’ulteriore consacrazione del codice del terzo settore e della disciplina ivi prevista dei rapporti fra ETS e pubblica amministrazione come applicazione necessaria dell’art. 118, comma 4, Cost.
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