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Abstract [It]: Il contributo prende le mosse dalla necessità di offrire un corretto inquadramento ai problemi posti dall’ordinanza Cass. SS.UU. n. 19598 del 2020, la quale, com’è noto, ha dato nuova linfa al dibattito intorno alla questione di giurisdizione. A partire dalle considerazioni che non si possa dare per scontata la soluzione offerta, di volta in volta, dai singoli plessi giurisdizionali e dalle categorie professionali che si sono dedicati al tema e che è invece l’esatta focalizzazione del problema a offrire in sé la sua soluzione, si osserva che la tendenziale realizzazione del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale ha fatto perdere di vista la specificità della tutela delle due situazioni giuridiche soggettive, diritti soggettivi e interessi legittimi; un tanto, a scapito del chiaro dettato costituzionale e con il rischio che queste restino ibridate in una forma indistinta che mutui i limiti di entrambe. Si auspica, pertanto, un superamento di tale ibridazione: superamento la cui occasione è offerta proprio dall’interrogativo di fondo che emerge dall’ordinanza in esame, relativo alla natura – prevalentemente strumentale o finale – da attribuire all’interesse legittimo alla luce dell’ordinamento eurounitario.
Abstract [En]: The contribution is based on the need to offer a correct framework to the problems posed by the Corte di Cassazione in the United Sections order n. 19598 of 2020, which gave renewed impetus to the debate around the issue of jurisdiction. Starting from the assumptions that the solution offered by individual jurisdictional structures and professional categories from time to time cannot be taken for granted, but rather origins from and requires the right framework of analysis, it is noted that the tendential implementation of the principle of concentration of judicial protection has obscured the specific identity of the protection of the two subjective legal situations - subjective rights and legitimate interests - to the detriment of the clear wording of the Constitution and with the risk of their hybridisation in an indistinct form with the disadvantages of both. Therefore, it is hoped that this hybridisation will be overcome through the basic question that emerges from the abovementioned order related to the nature – mainly instrumental or final – of the legitimate interest according to European law.
Sommario: 1. Quali conclusioni per un convegno dedicato alla questione di giurisdizione nei termini posti dall’ord.za S.U 19598/2020? 2. Le origini del problema nella sua consistenza attuale. La riscrittura del sistema di giustizia amministrativa operata dalle riforme che prendono avvio nel 1998 e approdano alla codificazione del 2010. 3.1. I diritti soggettivi. 3.2. Che posizione ha preso la Corte di Cassazione in questo scenario? 4.1. Gli interessi legittimi. 4.2. Superare l’ibridazione.
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