Abstract [It]: Il presente lavoro si concentra sui contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2019, che sancisce la non illegittimità costituzionale del divieto imposto dalla legge n. 40/04 di fecondazione eterologa per le coppie omosessuali, e sui riverberi che ne derivano sull’ordinamento, in special modo sulla teoria dei diritti fondamentali. Dopo aver ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale della fecondazione artificiale in Italia, dall’intervento legislativo del 2004 alle plurime pronunce dei giudici costituzionali e della Corte europea dei diritti umani, si analizzano le argomentazioni della sentenza n. 221 che presenta elementi di continuità ma anche, in qualche modo, di rottura con quell’evoluzione. Ci si soffermerà particolarmente sulla questione dell’uso del canone della ragionevolezza da parte della Corte, sul tema della discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e di quella fondata sulla capacità economica delle coppie omosessuali, sul problema della qualificazione delle tecniche di PMA come terapie e della conseguente configurabilità di una violazione del diritto alla tutela della salute. Infine, il discorso si appunterà sull’identificazione di un diritto a procreare, sulla sua compatibilità con il dettato costituzionale, sul suo rapporto con la libertà di autodeterminarsi e sugli effetti che quest’ultima ingenera rispetto alla nozione costituzionale di libertà sulla tavola assiologica in cui si sostanzia la Carta Costituzionale, sul confine alla libertà costituito dalla dignità della persona, sul confine ai diritti costituito dai doveri, confine che integra la definizione stessa di diritti, di libertà.
Abstract [En]: This work focuses on the contents of the Constitutional Court’s judgment no. 221 of 2019, which declares the not constitutional illegitimacy of the prohibition imposed by Law no. 40/04 on heterologous fertilization for homosexual couples, and on the reverberations that derive from it on the legal system, especially on the theory of fundamental rights. After reconstructing the jurisprudential evolution of artificial fecundation in Italy, from the Law of 2004 to the numerous rulings of the constitutional judges and the European Court of Human Rights, the arguments of judgment no. 221 are analysed, which presents elements of continuity but also, in some ways, of rupture with that evolution. We will focus in particular on the question of the Court's use of the reasonabless, on the issue of discrimination on the basis of sexual orientation and discrimination based on the economic capacity of homosexual couples, on the issue of classification of MAP techniques as therapies and the consequent infringement of the right to health protection. Finally, the speech will focus on the identification of a right to procreate, on its compatibility with the constitutional dictate, on its relationship with the freedom to self-determine and on the effects on the axiological table, in which the Constitutional Charter is substantiated, that self-determination has on the constitutional notion of freedom, on the boundary of freedom constituted by the dignity of the person, on the boundary of rights constituted by duties, a boundary that integrates the very definition of rights, the very definition of freedom.
Parole chiave: procreazione medicalmente assistita; famiglia; principio di ragionevolezza; diritto alla salute; diritto ad autodeterminarsi
Keywords: medically assisted procreation; family principle of reasonableness; right to health; right to self-determination
Sommario: 1. Notazioni introduttive. 2. La fecondazione eterologa in Italia: un’evoluzione quasi tutta “sostanziale”. 3. I due pilastri della legge n. 40 e la decisione della Corte. 3.1. Sull’art. 2 Costituzione: il canone di ragionevolezza. 3.1.1. L’unione omosessuale tra “formazione sociale” e famiglia. 3.1.2. Capacità genitoriale e capacità a procreare: l’alterità tra adozione e PMA. 3.1.3. Il principio di ragionevolezza a confronto con la sottile soglia del “giudice legiferante”. 3.2. Sull’art. 3 Costituzione: discriminazione sessuale e discriminazione economica. 3.2.1. Il primo profilo del principio di eguaglianza: la funzione terapeutica della PMA e il tema dell’infertilità idiopatica. 3.2.2. Il secondo profilo del principio di eguaglianza: il problema dell’elusione dei divieti in relazione alla diversità delle normative straniere. 3.3. Sull’art. 32 Costituzione: la tutela della salute tra ripensamenti ed equivoci. 3.3.1. La nuova valutazione della “salute psicofisica della coppia”. 3.3.2. L’equivocità del richiamo all’art. 32 Cost. 4. Desiderio, “determinazione”, diritti fondamentali. Riflessioni sul diritto ad autodeterminarsi
L'esperienza delle regioni Toscana e Umbria
Nikolaj Vinai (29/08/2024)