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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali-Parere su istanza di accesso civico 22 gennaio 2021 n. 9559967

Richiesta di riesame – Istanza di accesso civico – Società in house – Garante – Difensore civico della Regione Basilicata – Documentazione relativa a voci di bilancio –Richiesta di accesso civico di natura meramente individuale - Ostensione dei documenti negata.

 

Richiesta di ostensione della documentazione – Limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – Documenti pubblici – Trasparenza – Fruizione gratuita – Art. 3, comma 1 d. lgs n. 33/2013.

 

Garante - Art. 5-bis, comma 2, lett. a) D. lgs. n. 33 del 2013 Obbligo di richiesta del parere formale al Garante – Non previsto – Amministrazione – Motivi diversi rispetto a quelli indicati nell’articolo 5 bis comma 2 - – Impossibilità di pronunciarsi nel merito del diniego opposto-

Garante – Indicazioni di carattere generale sulla disciplina - Tipologia e natura dei dati e delle informazioni personali – Voci di bilancio – Fatture – Persone fisiche – Diritto di conoscenza di chiunque – Limiti normativi.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame presentata da un cittadino su un provvedimento di diniego a una propria istanza di accesso civico presentata a una società in house, il Difensore civico della Regione Basilicata chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5 comma 8, del d. lgs n. 33/2013. In particolare, successivamente alla richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013 avente ad oggetto il rilascio di copia di alcuni documenti relativi alle voci di Bilancio, la società aveva negato l’ostensione della documentazione richiesta in relazione al fatto che la richiesta di accesso civico ricevuta fosse di natura meramente individuale.

Il richiedente l’accesso civico aveva quindi presentato una richiesta di riesame al Difensore civico della Regione Basilicata ritenendolo non legittimo. Il Garante ha ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso di specie, il Garante ha messo in evidenza il fatto che la questione sottoposta alla sua attenzione non rientrava in quelli per i quali è previsto l’obbligo di chiedere il parere formale al Garante e quindi, ha ritenuto di non potersi pronunciare nel merito del diniego opposto all’istante da parte dell’Amministrazione. Invero, dalla completa documentazione è emerso che la società in house aveva negato l’ostensione dei documenti richiesti per motivi diversi da quelli indicati nell’articolo 5 bis comma 2 lett. a), del d.lgs n. 33/2013.

Ciò nonostante, il Garante, ha ritenuto comunque necessario fornire alcune indicazioni di carattere generale circa l’oggetto della questione.

In particolare, ha ricordato che in relazione alla possibilità, di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, copie o dati di fatture relativi a pagamenti, voci di bilancio anche relative a persone fisiche (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.



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