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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali-Parere su istanza di accesso civico n. 9521857 17 dicembre 2020: Documentazione edilizia – Responsabile della Trasparenza del Comune di Montepulciano

Istanza di accesso civico - Richiesta di riesame – Controinteressato – Accoglimento parziale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune – Garante – Accesso ex art. 22 e ss. della legge 241 del 1990 respinto – Mancanza dei presupposti previsti dalla legge – Richiesta di accesso civico ex art. 5 comma 2 del d.lgs n.33/2013 - Mutamento della domanda da accesso qualificato ad accesso civico – Differente valutazione della P.A – Lesione degli interessi privati – Accesso civico parziale – Omissione dei dati personali.

 

Linee guida Anac – Legge 241 del 1990 – Mancata indicazione dell’interesse diretto concreto e attuale – Possibilità di presentare una diversa domanda - Corrispondenza alla situazione giuridicamente tutelata.

 

Richiesta di informazioni pubbliche eterogenee – Bilanciamento concreto fra esigenze di pubblicità e pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali – Soggetti controinteressati.

 

Ostensione dei dati personali – Interferenza ingiustificata e sproporzionata – Diritti e libertà dei soggetti coinvolti – Violazione del principio di minimizzazione dei dati – Ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati.

 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Ragioni per respingere l’istanza di accesso generalizzato sussistenti – Limite esplicito ai dati e informazioni già oggetto di pubblicità - Partecipazione degli interessati all’attività amministrativa - Forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali - Utilizzo delle risorse pubbliche.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame presentata da un soggetto controinteressato su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5 comma 7, del d. lgs n. 33/2013.

In particolare, il Comune aveva inizialmente respinto per mancanza dei presupposti previsti dalla legge una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 ss della legge 241del 1990.

A seguito di tale diniego, il medesimo soggetto istante aveva presentato una richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs n. 33/2013 sulla stessa documentazione amministrativa per la quale era stata respinta la richiesta di accesso ai sensi della legge 241 del 1990. Tuttavia, il controinteressato opponendosi alla richiesta ultima di accesso civico, evidenziava che il mutamento della domanda da accesso qualificato ad accesso civico non potesse determinare una differente valutazione della p.a., sottolineando anche che l’accoglimento dell’istanza avrebbe provocato la lesione degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013, quali la protezione dei dati personali; la libertà e segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi i segreti commerciali. In relazione a ciò, il Comune aveva optato per un accesso civico parziale agli atti e documenti limitando l’accesso a documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali ivi contenuti. Nonostante ciò, il soggetto controinteressato riteneva illegittimo il provvedimento di accoglimento parziale di accesso civico.

 

A detta del Garante, gli assunti eccepiti dal controinteressato sarebbero smentiti dalle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico. Invero,  il precedente diniego ai sensi della legge n. 241 del 1990, non necessariamente incide sulla possibilità di presentare una diversa domanda di accesso civico sui medesimi documenti, a meno che «l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, con la ratio implicita di dover tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241 del 1990. Nel caso in esame, invece, dagli atti è emerso che il diritto di accesso ai sensi della legge 241 del 1990 era stato negato per la «mancata indicazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti per i quali era stato chiesto l’accesso», senza entrare nel merito dell’esistenza di ulteriori limiti derivanti da interessi pubblici o privati che potessero inibire l’ostensione della documentazione richiesta. Tale circostanza, quindi, secondo quanto previsto da ANAC, non impedirebbe al soggetto istante di presentare anche una successiva richiesta di accesso civico sui medesimi documenti.

Quanto al merito della questione sottoposta all’esame del Garante, la questione problematica riguardava il fatto che l’istanza di accesso civico, oltre alla richiesta di informazioni pubbliche già di per sé eterogenee relativa al permesso di costruire e ad ulteriori richieste integrative, contenesse anche materiale relativo ad atti, dati e informazioni di tipo anche personale nonostante la richiesta di accesso parziale. Il Garante ha ricordato che i dati e i documenti ricevuti a seguito di un’istanza di accesso civico sono destinati a divenire pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). In ragione di ciò occorre sempre effettuare un bilanciamento concreto fra l’esigenza di pubblicità e un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.

In ragione di ciò ha ritenuto che, anche in relazione a precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alla documentazione inerente a pratiche relative a titoli abilitativi edilizi (cfr., fra gli altri, i pareri resi nei provv. n. 68 dell´8/2/2018, n. 8052934; n. 25 del 18/1/2018, n. 7688896; n. 1 del 3/1/2019, che l’ostensione dei dati personali contenuti nella documentazione richiesta tramite l’accesso civico – anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) – può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico.

In conclusione, ha ritenuto che non vi sono ragioni per dissentire, in relazione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dalla soluzione proposta dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la quale sussistono «ragioni per respingere l’istanza di accesso generalizzato ovvero per limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001». Invero, la richiesta di accesso civico generalizzato appare ex se eccedere le finalità di cui all'articolo agli articoli 1 e 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, andando ben oltre allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.




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