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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali-Parere su istanza di accesso civico 17 settembre 2020 n. 9464939: accesso a curricula – Difensore civico regionale della Basilicata

Istanza di accesso civico - Provvedimento di diniego parziale – Difensore civico regionale  – Art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013 -  Opposizione controinteressato – Differenza con l’accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990 – Ostensione dei curricula – Proposta di candidatura per la nomina alla carica di amministratore unico – Società in house.

 

Linee guida Anac – Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali – Ostensione dei curricula - Non ammessa.

 

Accesso civico - Prospettive di carriera –– Esistenza di un interesse qualificato – Situazione giuridicamente tutelata.

Nell’ambito di un procedimento relativo a un ricorso presentato al difensore civico regionale da parte di un cittadino su un provvedimento di diniego parziale a un’istanza di accesso civico da esso presentata al Comune, lo stesso difensore ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 2013. Dall’istruttoria è emerso che uno dei controinteressati si era opposto all’accesso e che l’amministrazione aveva negato l’accesso civico sulla base di un precedente parere del Garante (provv. n. 200 del 7/11/2019 n.9196072). In ragione di ciò, l’istante ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, contestando il provvedimento di diniego dell’Amministrazione. Nel caso in esame, il Garante ha ricordato che a differenza dei documenti che si ricevono tramite una richiesta di accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7. Inoltre, ha sottolineato anche che la normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali dei curricula dei «titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati» (quali anche l’amministratore unico) delle società a partecipazione pubblica, quali quelle in house (cfr. artt. 2-bis, comma 2, e 14, commi 1, lett. b, e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013). Il Garante si è soffermato su quest’ultimo profilo poiché la questione sottoposta all’attenzione del Garante riguardava l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di tutti i curricula presentati dai soggetti che avevano presentato la propria proposta di candidatura per la nomina alla carica di amministratore unico di una società in house del Comune.

 

In ragione di ciò, il Garante ha rilevato che l’accesso civico ai curricula dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura ad amministratore unico della società in house del Comune, ma non sono stati scelti per l’incarico sia stato correttamente respinto ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità (cfr. pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 162 del 30/3/2017, n. 6393422; n. 200 del 7/11/2019, n. 9196072. Il Garante ha precisato che la loro ostensione potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In conclusione, un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo dei controinteressati, tenendo anche conto di eventuali possibili prospettive di carriera. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Tuttavia, ha lasciato ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.




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