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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali-Parere su istanza di accesso civico 17 agosto 2020 n. 9477809: Buoni pasto e timbrature

Istanza di accesso civico - Domanda di riesame – Protezione dei dati personali -

Normativa statale in materia di trasparenza – Specifici obblighi di pubblicazione –– Diritti e libertà dei soggetti interessati - Interferenza ingiustificata e sproporzionata – Pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

Accesso civico parziale - Dati ulteriori posseduti da terzi - Identificazione indiretta dei controinteressati - Possibilità

Organizzazione sindacale – Legittimazione all’accesso limitata – Documenti determinati – Prerogative del sindacato – Posizioni di lavoro.

Nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico presentato dal rappresentante di un’organizzazione sindacale volto ad acquisire informazioni relative a buoni pasto e timbrature di alcuni dirigenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.Nello specifico, dopo che l’Amministrazione ha rifiutato l’accesso per motivi legati alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, gli istanti hanno presentato domanda di riesame ritenendo infondate le motivazioni dell’Amministrazione.

Il Garante dopo aver ricordato che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni aggregate inerenti alla dotazione organica e alla presenza in servizio dei dipendenti, ha ribadito che la relativa ostensione potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In conclusione, la presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati dei controinteressati impedisce di poter accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 oscurando, ad esempio, i dati identificativi di base. Invero, tale accorgimento, non elimina la possibilità che i soggetti controinteressati possano essere identificati indirettamente tramite ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta o posseduti da terzi.

Il Garante ha, infine, richiamato dei precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato per affermare che anche l’organizzazione sindacale stessa può essere legittimata  all’esercizio di tale tipologia di accesso limitatamente alla «cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]» (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511).




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