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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Autorità Garante per la Protezione dei dati personali-Parere su istanza di accesso civico 3 settembre 2020 n. 9461036: Dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid -19 registrati nella regione Valle d’Aosta

Istanza di accesso civico - Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego parziale –– Ostensione dati relativi alla diffusione del Covid -19 – Informazioni di dettaglio.

Pubblica Amministrazione - Potenziale pregiudizio – Categoria dei dati particolari – Tutela dei singoli – Divieto di diffusione.

Soggetti contagiati – Re-identificazione – Regime di pubblicità – Raffronto dei dati – Informazioni in possesso dei terzi.

Protezione dei dati personali – Rischio di re-identificazione delle persone fisiche.

Nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame effettuata da un giornalista su un provvedimento di diniego parziale a una propria istanza di accesso civico presentata alla predetta Regione il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di dati relativi alla diffusione del Covid-19 nei Comuni della Regione Valle d’Aosta, caratterizzati da informazioni di dettaglio in riferimento a ciascun soggetto che ha contratto il virus (come il sesso, l’età, l’esito cui ha condotto l’infezione, la tipologia di domicilio, la data in cui è stata diagnosticata l’infezione, il numero e l’esito dei tamponi effettuati, la data dei contatti telefonici della Centrale).

L’Amministrazione ha accordato un accesso parziale motivandolo con il «potenziale pregiudizio che il disvelamento di alcune delle informazioni richieste (ad esempio, il domicilio o la data di insorgenza della malattia) potrebbe arrecare alla protezione dei dati personali, appartenenti, per loro natura, alla categoria dei dati particolari, in ragione dell’esiguità demografica che caratterizza molti Comuni valdostani, tale da consentire la verosimile identificazione dei soggetti colpiti dal virus. Il Garante ha richiamato la previsione del Codice, che, a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1), prevede un espresso “divieto di diffusione”, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione di dati relativi alla salute.

Nonostante i dati e le informazioni richieste fossero privi dell’indicazione del nome e del cognome dei soggetti contagiati, il Garante ha ritenuto che non elimini del tutto la possibilità che i soggetti a cui i dati si riferiscono possano essere re-identificati, considerando fra l’altro il particolare regime di pubblicità dei dati ricevuti tramite l’accesso civico attraverso il «raffronto» dei dati richiesti con altre informazioni eventualmente in possesso di terzi.

In conclusione, il Garante ha ritenuto che l’amministrazione abbia agito correttamente e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali poiché ha tenuto conto del contesto e del rischio di re-identificazione delle persone fisiche attraverso il raffronto con ulteriori dati.




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