Pres. G. Severini; Est. R. Prosperi - Trenitalia s.p.a. (avv.ti Giovanni Acquarone, Marcello Bolognesi) c. Associazione Tur. P.L. Monterosso, Affittacamere Barbieri Valentina, Affittacamere La Cabana s.a.s. di Moggia F. & C., Barbados s.a.s. di J. Viviani, Albergo La Colonnina di Raffellini A. & C., Albergo Suisse Bellevue s.r.l., Associazione Uniti per Corniglia, Patrizia Lombardo, Felicita Ratti, Ivo Ciuffardi, Domenico Pollicardo (avv. Roberto Lamma) e c. Regione Liguria, Autorità Nazionale Anticorruzione (non costituiti)
Accesso civico – Clausola di riservatezza – Legittimazione
La domanda di accesso civico avente ad oggetto un contratto di servizio non può essere limitata dalla mera previsione di una clausola contrattuale di riservatezza, la cui nullità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di un istituto espressione di un principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa.
La sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 ha affermato che l’accesso civico generalizzato introdotto dal d lgs. n. 97 del 2016 nel testo del d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega dell’art. 7 l. 124 del 2015, come diritto di «chiunque», non sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva del richiedente e senza oneri di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33 del 2013). Questa configurazione supera il limite connaturato all’accesso documentale, il quale invece non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni perché resta un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale. Invece nell’accesso civico (generalizzato) si ha un accesso di suo finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé e per sé, in assenza di contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, come precisato dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013.
L’accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.