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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 2819/2020, Il TAR si pronuncia sull’ammissibilità dell’istanza di accesso volta ad acquisire informazioni soggette all’obbligo di pubblicazione.

Pres. F. Cabrini; Est. M. Francola - Ce.Rad (Centro Radiologico di Diagnosi e Terapia) S.r.l. (avv.ti Mauro Di Pace e Antonio Barone) c. l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (avv. Danilo Vallone) e Assessorato Regionale della Salute (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania) e c. Centro Ibleo Tomografia Computerizzata C.I.T.C. S.r.l. (avv. Riccardo Rotigliano).

 

Domande di accesso cumulative – Accesso civico – Legittimazione  – Silenzio

Alla luce del principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, secondo cui la pubblica amministrazione ha il potere dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti formulata in modo generico e cumulativo, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, è ammissibile la richiesta di accesso volta all’acquisizione di informazioni espressioni di obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, non essendo all’uopo necessaria alcuna posizione giuridica soggettiva differenziata.

I giudici amministrativi precisano, in relazione al silenzio serbato dall’amministrazione, come ai sensi dell’art. 25 comma 5 l. 241 del 1990 “la mancata ostensione per qualsivoglia ragione dei documenti richiesti non può che considerarsi condotta significativa della volontà di denegare l’accesso e, quindi, deve ritenersi suscettibile di impugnazione, non occorrendo formule rituali per l’esplicitazione del rigetto da parte della Pubblica Amministrazione”.



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