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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 1781/2020, Il TAR si pronuncia in tema di silenzio della p.a. sull’ istanza di acceso civico e tutela dell’interessato.

 

Pres. D. Burzichelli; Est. G. Leggio - Pietro Vasta (avv. Filippo Maugeri) c. Comune di Mascali (avv. Angelo Cardillo), e c. Daniela Licciardello (non costituita).

 

Silenzio su istanza di accesso civico –  rito ex art. 117 c.p.a.  e 116 c.p.a.

 

Istanza di accesso civico – Rispondenza al soddisfacimento di un interesse generale – Finalità dell’accesso

 

La disciplina in materia di accesso civico esclude, nel caso di mancata risposta entro il termine per provvedere, la formazione di un silenzio significativo di segno negativo in ragione dell'obbligo all'Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato. Di conseguenza, in tal caso, l’istante può attivare una speciale tutela amministrativa interna innanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed in aggiunta contestare la relativa inerzia ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ovvero, in ipotesi di diniego espresso (anche sopravvenuto) attivare il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.  Sebbene il legislatore non chieda all’interessato di formalmente motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa deve essere disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l’esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato”, dovendosi in tal caso il soggetto interessato avvalersi –laddove ne sussistano i presupposti – della specifica tutela accordata dalle disposizioni di cui al Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241. Tale conclusione risponde in primo luogo alla necessità di impedire sovrapposizioni tra le diverse (e tuttora vigenti) discipline legislative in materia di accesso, ma è altresì coerente con la specifica finalità dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, consistente esclusivamente nel “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2 d.lgs. n. 33 del 2013), laddove quest’ultimo inciso non rileva in termini puramente generali ed astratti (ossia quale dibattito su qualsiasi oggetto), ma è riferito ai due obiettivi sostanziali che lo precedono nel testo della norma.



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