Pres. R. Savoia; Est. E. Traina - Omissis (avv. Rosaria Loprete) c. Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato)
Accesso civico generalizzato – Bilanciamento contrapposti interessi - Limiti – Tutela riservatezza – Principio di proporzionalità e ragionevolezza
L’amministrazione, nell’esercizio dell’attività discrezionale volta a verificare l’accoglimento dell’istanza di accesso generalizzato, è tenuta a compiere una valutazione comparativa, in ragione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, tra il beneficio derivante dalla “disclosure” richiesta e l’eventuale sacrifico dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti.
Data la funzione di controllo democratico sottesa all’istituto dell’accesso civico generalizzato, non è sufficiente la mera indicazione astratta e generica di circostanze impeditive all’ostensione dei documenti ex art. 5 bis d.lgs 33/2013, dovendo l’amministrazione precisare −previo contraddittorio con i soggetti controinteressati − le ragioni per cui le stesse debbano ritenersi prevalenti rispetto alla contrapposta esigenza di conoscibilità.