Est- G. Grasso, Presidente F. Caringella - Società Acque Servizi S.r.l. (avv. Luigi Bimbi) c. Cappellotto S.p.a. (avvocati Andrea Franchin e Alessandro Tudor) e Longo Euroservice S.r.l., (non costituita in giudizio), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, n. 201/2020.
Accesso civico generalizzato – Documenti relativi alla gara d’appalto avente ad oggetto fornitura di un veicolo per espurgo
Accesso civico generalizzato – Atti di gara - Interesse strumentale alla verifica di potenziali condizioni di risoluzione del vincolo negoziale
Accesso civico generalizzato – Atti di gara - Presupposti
La società Cappellotto S.p.a., essendo venuta a conoscenza che il mezzo fornito dall’aggiudicataria avrebbe avuto caratteristiche difformi rispetto a quelle previste dal capitolato d’appalto impugnava la nota con cui la soc. Acque Servizi S.r.l. respingeva l’istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, volta a chiedere l’ostensione: a) della copia integrale dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla Longo Euroservice S.r.l.; b) della copia del contratto di appalto; c) della copia della documentazione amministrativa e tecnica del veicolo fornito dell’aggiudicataria. L’esame di tale documentazione avrebbe, in concreto, consentito di verificare la conformità (o meno) della fornitura alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto, alle caratteristiche contemplate nel contratto e le caratteristiche del mezzo effettivamente fornito dalla Longo Euroservice e, quindi, la correttezza dell’operato della stazione appaltante, la quale appariva aver asseritamente accettato la fornitura di un mezzo con caratteristiche del tutto difformi da quelle originariamente previste.
Con sentenza n. 201/2020, l’adito Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l’appellante alla ostensione della documentazione. La società Acque Servizi S.r.l. ha appellato la decisione del Tribunale amministrativo di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma. La controversia verte sulla possibilità, sulle modalità e sui limiti dell’accesso agli atti di gara, relativamente alla fase esecutiva successiva alla stipula del contratto, richiesto dall’operatore economico concorrente che non ha impugnato l’aggiudicazione, rivendicando il mero interesse strumentale alla verifica di potenziali condizioni di risoluzione del vincolo negoziale, idonee a legittimare l’eventuale rinnovo della procedura.
La domanda di accesso deve ritenersi ammissibile alla condizione che non fondi sulla mera allegazione (in termini eventuali, puramente ipotetici o dubitativi, che renderebbero, come tali, inammissibilmente astratto e meramente potenziale l’interesse acquisitivo e, correlativamente, esplorativa, quando non addirittura emulativa, l’istanza) della semplice eventualità di una futura riedizione della gara, ma si accompagni alla specifica, concreta e circostanziata valorizzazione di elementi fattuali o giuridici inerenti le modalità di regolare attuazione del rapporto negoziale e idonei a prefigurare, sia pure in termini di possibilità e non necessariamente di certezza o anche solo di probabilità, le condizioni di una vicenda risolutiva, per sé idonea a riattivare le chances di subentro o anche solo di rinnovazione della procedura evidenziale. Il giudice ha confermato nella sostanza la sentenza appellata ritenendo che la richiesta ostensiva era finalizzata a una verifica non generica né generalizzata della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, orientata all’obiettivo riscontro di precisi e circostanziati elementi fattuali, la cui carenza darebbe vita ad un inadempimento contrattuale.