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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 101/2021, Ammissibile l’istanza di accesso documentale agli atti di esecuzione del contratto da parte del secondo classificato, purché concreta e circostanziata.

Pres. M. Franconiero, Est. G. Grasso - Zini Elio S.r.l.  (avv. Andrea Stefanelli) c. Sicurezza e Ambiente S.p.A (avv. Andrea Napolitano) e Comune di Monza (non costituito).

 

Accesso agli atti delle procedure concorsuali –Legittimazione

 

Alla luce dei principi di diritto enunciati dall'Adunanza Plenaria con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, è ammissibile l’istanza di accesso documentale agli atti di esecuzione del contratto da parte dell’operatore economico secondo classificato in graduatoria, a condizione che l’istanza non si “fondi sulla mera allegazione (in termini eventuali, puramente ipotetici o dubitativi, che renderebbero, come tali, inammissibilmente astratto e meramente potenziale l’interesse acquisitivo e, correlativamente, esplorativa, quando non addirittura emulativa, l’istanza) della semplice eventualità di una futura riedizione della gara, ma si accompagni alla specifica, concreta e circostanziata valorizzazione di elementi fattuali o giuridici inerenti le modalità di regolare attuazione del rapporto negoziale e idonei a prefigurare, sia pure in termini di possibilità e non necessariamente di certezza o anche solo di probabilità, le condizioni di una vicenda risolutiva, per sé idonea a riattivare le chances di subentro o anche solo di rinnovazione della procedura evidenziale”.



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