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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 414/2020, È inammissibile l’istanza di accesso documentale alla proposta di “project financing” avanzata in sede di valutazione preventiva della relativa fattibilità

Pres. D. Giordano; Est. R. Vampa - Alstom Ferroviaria S.p.A. (avv. Francesco Ferrari) c. Agenzia del Trasporto Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (avv. Stefano Ascioni),  e c. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (avv. Marcello Cardi)

 

Project financig – Valutazione di fattibilità – Accesso documentale – Limiti - Accesso difensivo – Insussistenza procedura concorsuale

La richiesta di accesso documentale alla proposta di “project financing” (art. 183 co. 15 d.lgs. 50 del 2016) avanzata durante la fase preventiva di valutazione della fattibilità e convenienza del progetto da parte dell’operatore economico, attivo nel settore di riferimento, è inammissibile data l’insussistenza dei presupposti contemplati dalla legge 241/90.

Dal punto di vista soggettivo, infatti, rileva l’assenza di una specifica posizione legittimante l’accesso ex art 22, co. 1 lett b) l. 241 del 90; dal punto di vista oggettivo, invece, a fronte di documentate esigenze di segretezza e riservatezza di cui è titolare parte controinteressata, non sussiste un’effettiva necessità di curare o difendere propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, l. 241/90, tale da far recedere la riservatezza in favore della generale regola di “conoscibilità”, con conseguente ragionevolezza del differimento disposto ai sensi dell’art. 24 co.4, l. 241 del 1990.

In capo all’operatore economico, dunque, non è ravvisabile la titolarità del diritto di accesso ex art. 53 d.lgs. 50/2016, data la mancanza di una specifica procedura concorsuale di riferimento.



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