Pres. F. Patroni Griffi, Est. B. Lageder– Agenzia delle Entrate, (Avvocatura dello Stato) c. Omissis (Avv.to Maria Ida Leonardo) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno sezione I.
Agenzia delle Entrate – Accesso alla documentazione reddituale patrimoniale e finanziaria – Coniuge – Autorizzazione del giudice civile
Giudizio di separazione – Esibizione copia della documentazione richiesta – Carenza di previa autorizzazione del giudice della causa principale.
Accesso ai documenti -– Documenti e atti accessibili ai sensi della legge 241 del 1990 –Dati reddituali patrimoniali e finanziari – Banche dati dell’anagrafe tributaria – Archivio dei rapporti finanziari – Documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo – Va riconosciuto.
Esercizio dei poteri processuali – Esibizione dei documenti amministrativi – Non richiesta
Dati reddituali patrimoniali finanziari del coniuge – Anagrafe Tributaria – Estrazione di copia – Esercizio di poteri istruttori del giudice civile – Non connesso.
In relazione alla pronuncia oggetto d’esame, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva negato alla ricorrente l’accesso alla documentazione reddituale patrimoniale e finanziaria del coniuge poiché quest’ultimo, controinteressato, si era opposto evidenziando che fosse necessaria un’autorizzazione del giudice civile al quale faceva capo il giudizio relativo alla separazione degli stessi.
Il TAR Campania aveva accolto il ricorso della ricorrente avverso l’istanza di diniego rilevando che, in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio, l’accesso alla documentazione, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge doveva ritenersi oggettivamente utile al perseguimento del fine di tutela; ordinava, quindi, all’amministrazione resistente di esibire copia della documentazione richiesta. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza del Tar Campania nella parte in cui aveva ritenuto accessibili tutti i dati dell’anagrafe tributaria, senza una previa autorizzazione del giudice della causa principale come previsto dal codice di procedura civile.
La IV sezione del Consiglio di Stato aveva posto alcune specifiche questioni all’Adunanza Plenaria. Per quel che qui rileva, una prima questione riguardava la possibilità di qualificare i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari come documenti e atti accessibili ai sensi degli articoli 22 ss. della legge 241 del 1990. Una seconda questione rilevante riguardava i rapporti intercorrenti tra la disciplina generale in tema di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo. L’Adunanza Plenaria nella pronuncia in oggetto ha affermato che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti acquisiti dall’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria compreso anche l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi dell’articolo 22 e ss. della legge 241 del 1990.
In relazione alle modalità, l’Adunanza Plenaria ha precisato che l’accesso può essere esercitato a prescindere dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli articoli 210, 211 e 213 del codice di procedura civile.
L’Adunanza Plenaria ha inoltre evidenziato che l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia e a prescindere dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di diritto di famiglia come nel caso di specie.