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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 8615/2020, È illegittimo il provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato tesa a conoscere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico

Pres. M. Caminiti, Est. I. Pisano – Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello, (avv.ti Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro Todero, Andrea Pruiti Ciarello, Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo Palumbo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Protezione Civile (Avvocatura generale dello Stato)

Verbali del Comitato Tecnico Scientifico – Atti endoprocedimentali – Qualificazione formale DPCM – Atti amministrativi generali – Atti normativi – Non qualificati.

Atipicità dei DPCM –  Presupposti eccezionali – Presupposti temporalmente limitati – Deroga all’ordinamento giuridico – Strumento tempestivo – Utilizzato.

Accesso civico generalizzato – Ostensione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico –  Pareri prodromici all’adozione di atti amministrativi generali o normativi – Limiti - Motivi sostanziali relativi attinenti ad esigenze di segretezza – Non rilevati

Ordinamento giuridico – Ampia trasparenza – Conoscibilità degli atti presupposti all’adozione di provvedimenti – Impatto sociale forte - Consentita

Accesso ai verbali richiesti – Finalità - Forme diffuse di controllo – Partecipazione al dibattito pubblico –– Provvedimento di diniego – Illegittimo.

Il Tar ha affermato che i verbali del Comitato Tecnico Scientifico costituiscono atti endoprocedimentali prodromici all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid – 19 sull’intero territorio nazionale. In ragione di ciò, in relazione alla qualificazione formale dei DPCM adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica, il Collegio ha rilevato che i suddetti decreti non possano essere ricompresi nella categoria degli atti normativi, né tantomeno in quella degli atti amministrativi generali come ritenuto erroneamente dall’Amministrazione.

Il giudice amministrativo ha ritenuto di dover chiarire la peculiare atipicità degli stessi, connotati da una stretta somiglianza formale con le ordinanze contingibili e urgenti in quanto trattasi di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare all’ordinamento giuridico anche imponendo obblighi di fare e di non fare stante l’esigenza di apprestare alla pubblica utilità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l'utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall'ordinamento.

Invero, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva opposto all’ostensione dei richiamati verbali del Comitato Tecnico Scientifico richiesta tramite istanza di accesso civico generalizzato dalla ricorrente, il fatto che gli stessi, sarebbero sottratti all’accesso in relazione al fatto di essere qualificati formalmente come “pareri prodromici all’adozione di atti amministrativi generali o, subordinatamente atti normativi, di pianificazione e programmazione, sottratti all’accesso ai sensi del combinato disposto di cui all’ articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 con l’art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990, nonché in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM n. 143/2011. In altri termini, il diniego di accesso civico generalizzato veniva motivato dall’Amministrazione ritenendo che sarebbe escluso nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. A detta del Tar, gli assunti dell’Amministrazione sarebbero smentiti alla luce del fatto che all’ostensione dei richiamati verbali sarebbero stati opposti solo motivi “formali” attinenti alla qualificazione degli stessi come “atti amministrativi generali o normativi e non ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 16/11/2018, n. 11125), tali da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza.

Il giudice amministrativo ha sottolineato che l’ordinamento giuridico, riconosce ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame nel caso di specie, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sull’intera collettività.

In conclusione, il Collegio richiamando i propri precedenti, ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai verbali richiesti mediante l’esibizione e il rilascio degli stessi, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonché delle finalità dello strumento dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere, come nel caso di specie, la partecipazione al dibattito pubblico.

 

                                                                                                                           



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