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NUMERO 11 - 21/04/2021

 Il lascito della pandemia costituzionale (a proposito di un recente libro)

Pamdemia costituzionale è il suggestivo titolo del recente libro di Ida Angela Nicotra, che riassume bene quello che, in punto di diritto, è successo l’anno scorso ma non ancora concluso. La pandemia, infatti, ha colpito le persone, fisicamente e psicologicamente, e pure le istituzioni costituzionali, materialmente e intrinsecamente. Così come il virus del Covid-19 si introdotto negli organismi degli esseri umani, in tutto il mondo, così altrettanto si è diffuso nella forma di stato e di governo alterandone il regolare funzionamento. Sugli effetti giuridici della pandemia si è scritto moltissimo, al punto che circolava la battuta che si era venuto a creare un nuovo settore scientifico disciplinare IUS-COVID19… Articoli per lo più pubblicati nelle riviste online ma anche su quotidiani: spesso dettati dalla emotività della situazione emergenziale, si è finito con lo scrivere di tutto e di più nonché il contrario di tutto. Bene ha fatto la Nicotra a raccogliere le molte problematiche giuridiche emergenti dall’emergenza in un volume, che rimarrà un punto di riferimento per chi vorrà riflettere, in futuro, su questo incredibile anno di pandemia costituzionale. Bene ha fatto la Nicotra a seguire un approccio metodologico che tenesse conto della storia, della comparazione giuridica e della fenomenologia emergenziale in tutte le sue declinazioni. Il problema dei problemi è, infatti, l’emergenza, che si è venuta a manifestare quale conseguenza della diffusione del virus, che attentava alla salute dei cittadini nel mondo. Quindi, punto fermo da cui occorre partire, per qualunque riflessione si voglia fare sul tema è che abbiamo vissuto un’emergenza senza precedenti, paragonabile soltanto a una guerra mondiale. Su questo, mi sembra, siamo tutti d’accordo. E allora: come gestire l’emergenza? Tenuto conto che l’ordinamento costituzionale italiano non prevede una disciplina normativa della stessa? Credo però che bene abbia fatto il costituente a non prevederla, perchè sarebbe stata una norma destabilizzante, del cui corretto uso non avremmo avuto certezza. Si pensi all’uso, ovvero l’abuso, del decreto legge, che è stato un atto legislativo adoperato ben oltre il dettato costituzionale, anzi in violazione dello stesso sebbene la puntuale previsione “nei casi di straordinaria necessità e urgenza” Sarà pur vero che un sistema di poteri costituzionali di emergenza potrebbe fornire migliori garanzie per i diritti fondamentali, ma è altrettanto vero  che una norma costituzionale che legittimasse lo stato di emergenza potrebbe favorire l’avvento di una “democrazia pericolante” (art. 48 cost. Weimar docet). In fondo, in Italia e altrove, l’emergenza sanitaria si è potuta comunque gestire anche in assenza di una norma costituzionale che validasse la dichiarazione dello stato di emergenza, con relativa sospensione dei diritti fondamentali, come previsto in altri ordinamenti, per esempio la Francia. L’emergenza sanitaria è stata gestita conformemente a come veniva gestita nel mondo, quantomeno nelle cd. democrazie stabilizzate. Lockdown con conseguente limitazioni delle libertà personali si sono avuti dappertutto: non mi pare che ci siano stati provvedimenti alternativi e migliori tali da potere essere assunti quali modelli di riferimento da emulare. Cosa è successo in Italia nel tempo della pandemia costituzionale? Ida Nicotra sciorina le questioni istituzionali e le analizza con puntualità. Certo, in particolare emergono due temi: le fonti del diritto e i rapporti fra Stato e Regioni. Poi ci sarebbe, tra l’altro, il ruolo ridimensionato del Parlamento e l’incredibile proposito di fare votare a distanza i deputati e i senatori. Iniziamo con le fonti e l’infinita discussione sui DPCM, quali provvedimenti che non potevano e non dovevano disciplinare comportamenti restrittivi delle libertà costituzionali, perché questo potere lo può esercitare solo la legge, in virtù della riserva, financo rinforzata, di cui gode in costituzione. Legge da intendersi come decreto legge, poiché la legge ordinaria ha tempi di approvazione – complice un datato bicameralismo paritario – poco consoni con la celerità degli interventi emergenziali. A parte che, paradossalmente, il DPCM, rispetto al decreto legge, può essere giustiziabile in sede di giudicato amministrativo, anche con provvedimento urgente che ne sospende l’efficacia, e quindi ha una valenza più garantista (e non sono mancate pronunce diversificate di alcuni TAR). E comunque i DPCM discendevano da due decreti legge, quindi, come ha detto severamente Gustavo Zagrebelsky, “chi dice costituzione violata non sa di cosa sta parlando”.  Aggiungo, che i “puristi” delle fonti sembrano dimenticare l’obiettivo verso il quale eravamo tutti impegnati: tutelare il diritto fondamentale della salute dei cittadini. Non voglio qui insistere sull’aggettivo “fondamentale” che la costituzione attribuisce soltanto al diritto alla salute (ex art. 32 cost.): lo so bene che non c’è ed è bene che non ci sia una gerarchia dei diritti (lo ha ricordato anche la Corte costituzionale nel cd. caso Ilva), c’è però il bilanciamento dei diritti, e credo che sia difficilmente opinabile il fatto che la bilancia, in tempo di una pandemia sanitaria, penda di più a favore del diritto alla salute. Come è stato scritto: la vita, prima di tutto (sempre Zagrebelsky). Come scrive la Nicotra: “Libertà non significa essere liberi di fare ammalare gli altri”. Sul punto, peraltro, si sono chiaramente espressi, per il diritto alla vita e all’integrità fisica della popolazione rispetto ad altri diritti, il Tribunale costituzionale tedesco e quello spagnolo con delle pronunce, opportunamente ricordate e sottolineate dalla Nicotra… (segue)



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