
Abstract [It]: Il piano di riequilibrio costituisce sempre di più uno strumento che soddisfa i principi di equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria. Nel corso della complessa procedura di predisposizione e di approvazione del piano può tuttavia svolgersi una elezione amministrativa con insediamento di nuovi amministratori. Sussiste l’esigenza di consentire a questi ultimi di intervenire nelle procedure di piano di riequilibrio, posto che il Piano vincolerà l’attività amministrativa nei successivi anni. L’art. 243 bis del tuel prende in considerazione l’inizio mandato solo nel caso in cui il piano sia stato già predisposto e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti, consentendo ai nuovi amministratori di rimodularlo entro 60 giorni (dalla relazione di inizio mandato). Ma non disciplina invece il caso di inizio mandato che si verifica dopo la delibera consiliare di cui al co.1 di ricorrere alla procedura, con il corollario che i nuovi amministratori possono contare su un termine inferiore a 90 giorni dalla delibera consiliare per la predisposizione del piano. La sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2021 pone rimedio a tale irragionevole disparità e violazione dell’art. 81 e 3 della Costituzione con una pronuncia additiva.
Abstract [En]: The rebalancing plan is becoming an instrument that satisfies the principles of budget balance and good financial management. During the complex approval procedure of the plan, however, an administrative election may take place with the consequent settlement of a new administration. There is a need to allow the new administration to be involved in the rebalancing plan procedure, mainly because the plan will bind the administrative activity in the following years. The article 243 bis of the TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) takes into account the beginning of the mandate only if the plan has already been prepared and transmitted to the control section of the Court of Auditors, allowing the new administration to remodel it within 60 days. However, the article does not regulate the case of the beginning of a new term of office, which occurs after the council resolution (referred in paragraph 1 of the article), with the consequence that the new administration can count on a period of less than 90 days from the council resolution to prepare the plan. The Constitutional Court sentence no. 34/2021 resolves this unreasonable disparity and violation of articles 81 and 3 of the Constitution with an additional ruling.
Parole chiave: Piano di riequilibrio; enti locali; equilibrio di bilancio; gestione finanziaria; Corte Costituzionale
Keywords: Rebalancing plan; unicipalities; budget balance; financial management; Constitutional Court
Sommario: 1. Brevi cenni sul quadro normativo. 2. La questione: l’intersecazione temporale fra le procedure del piano di riequilibrio e l’insediamento dei nuovi amministratori a seguito di elezioni. 3. La pronuncia additiva della Corte Costituzionale in favore degli amministratori di inizio mandato. 4. Conclusioni.
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