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NUMERO 16 - 30/06/2021

 Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?

Con l’evidente intento di riaffermare la volontà di positivizzare nell’art.9 Cost. l’impegno della Repubblica a proteggere “l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità anche nell’interesse delle generazioni future”, la  proposta di legge costituzionale approvata in prima deliberazione al Senato il 9 giugno u.s. interviene anche sull’art.41 Cost. ampliando lo spettro dei limiti apponibili alla libertà di iniziativa economica privata. Tale intervento si propone di modificare il comma 2 dell’art.41 Cost. inserendo nel divieto di recare danno le parole “alla salute, all’ambiente”: il testo dunque, qualora la riforma dovesse completare il suo iter parlamentare, assumerebbe una nuova fisionomia giacché nell’elenco dei valori fondamentali riconducibili alla centralità della persona, con i quali i Costituenti immaginarono di dover   bilanciare il binomio impresa-sviluppo economico, compariranno appunto nell’ordine: “salute, ambiente” e poi “sicurezza, libertà e dignità umana”. L’arricchimento dell’elenco dei limiti sopra richiamato convivrebbe con la formula - che resta inalterata - del medesimo comma 2 ove si proclama che (l’iniziativa economica privata) “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”... (segue)



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