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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 355/2021, In caso di inerzia sull’istanza di accesso civico occorre azionare il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.

In caso di inerzia sull’istanza di accesso civico occorre azionare il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.

 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 27 febbraio 2021, n. 355

Pre. A. Scafuri, Est. D. Zonno, omissis (avv. E. Vito Poli) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (n.c.).

 

Accesso civico – Silenzio – Silenzio-inadempimento - Rito avverso il silenzio

 

Accesso civico – Silenzio – Pronuncia sulla fondatezza della pretesa – Non può essere accolta ove residuino margini di discrezionalità

 

A fronte di una istanza di accesso civico ad alcuni atti e delibere riferiti alla creazione ed al funzionamento di una unità operativa complessa (UOC), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rispondeva con una comunicazione PEC di natura soprassessoria.

Il ricorrente censurava il comportamento tenuto dall’amministrazione sotto vari profili, reclamando l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

 

Il TAR ha in primo luogo osservato come l’amministrazione sia rimasta sostanzialmente silente rispetto all’istanza, essendo la comunicazione PEC mera comunicazione di cortesia priva di alcun valore “attizio”. 

Tale silenzio non può certo essere qualificato come provvedimento di silenzio rigetto, posto che il decreto legislativo n. 33/2013 non prevede, a differenza dell’accesso documentale, un’ipotesi di silenzio significativo. Dinanzi al silenzio serbato dall'amministrazione all’istanza di accesso civico, l’interessato deve perciò attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e dunque per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso

 

Accertata la violazione dell’obbligo di provvedere, il Collegio ha tuttavia escluso la possibilità di pronunciare sulla fondatezza della pretesa, residuando in capo all’Azienda margini di discrezionalità in ordine alle proprie determinazioni. Ciò sia sotto il profilo del corretto bilanciamento della riservatezza dei controinteressati (che non risulta siano stati ancora interpellati in merito) con la reclamata ostensione, sia sotto il profilo della puntuale individuazione dei documenti che l’Azienda è tenuta (e non solo facoltizzata, per spirito collaborativo) ad esibire.

 



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